Addebito della separazione: com’è ripartito l’onere della prova tra i coniugi?

La Corte di cassazione, Sezione I, con l’ordinanza 7 agosto 2024, n. 22291 ha ribadito la propria costante giurisprudenza in materia secondo cui il coniuge che chiede la pronuncia di addebito ha l’onere di provare la contrarietà della condotta dell’altro ai doveri discendenti dal matrimonio -ad esempio il tradimento- nonché l’efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Il coniuge che si oppone, deve invece allegare l’anteriorità della crisi coniugale rispetto alla violazione dei doveri coniugali e la conseguente assenza del nesso causale tra la condotta e l’intollerabilità della convivenza.

Nella fattispecie analizzata dalla Suprema corte, i giudici di merito avevano ritenuto provata la rottura dell’unione a causa del tradimento dell’uomo non avendo quest’ultimo fornito alcun elemento di segno contrario che potesse portare ad una spiegazione alternativa alla ricostruzione dei fatti operata dalla moglie così chiosando: «…l’indagine sulla responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza è riservata al giudice del merito ed è, quindi, censurabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c…»

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