Cambio appalto e clausola sociale nel settore della logistica

La disciplina del cambio appalto è un tema molto sentito nel mondo del lavoro così come per il settore della logistica.

Il CCNL di settore prevede una norma, c.d. clausola sociale, volta a regolare, in caso di successione tra due o più datori di lavoro, diversi tra loro, in un appalto, determinati standard sociali e di protezione occupazionale, che permettano ai lavoratori coinvolti di proseguire la propria attività.

L’attuale articolo 50 del d.lgs. n. 50/2016 disciplina la clausola sociale ossia l’inserimento nella documentazione di gara relativa ad appalti di lavori e servizi ( diversi da quelli aventi natura intellettuale) e nei contratti di concessione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore. Tale disposizione sancisce l’inserimento della clausola sociale “con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera”, ed è proprio tale riferimento a non essere più presente nella disposizione della clausola sociale nel nuovo Codice d.lgs. n. 36/2023, prevista al primo comma dell’art. 57.

Con il termine clausola sociale si intende quindi la previsione normativa e/o contrattuale volta ad imporre, in caso di successione tra due o più datori di lavoro, diversi tra loro, in un appalto, determinati standard sociali e di protezione occupazionale, che permettano ai lavoratori coinvolti di proseguire la propria attività

L’obbiettivo delle clausole sociali è quello di favorire, in caso di cambio appalto, la stabilità del personale occupato sulla commessa, cercando un bilanciato con gli interessi del datore di lavoro il quale potrebbe vedersi costretto, in applicazione della clausola sociale, ad assorbire del personale in eccesso rispetto a quello necessario, ovvero ad applicare un diverso trattamento retributivo e normativo rispetto a quello previsto

La distinzione tra clausola sociale e trasferimento d’azienda è fondata sulla base di due elementi: le qualità soggettive dell’azienda subentrante, che deve essere dotata di una propria struttura organizzativa e produttiva, e la presenza di elementi di discontinuità, cioè di quelli elementi che permettano di distinguere la struttura subentrante da quella precedente.

Al ricorrere di questi due elementi, dunque, il passaggio dei lavoratori verrà regolato dalla disciplina della clausola sociale e non da quella prevista per il trasferimento d’azienda.

In quest’ultimo caso, infatti, il rapporto di lavoro continua, senza soluzione di continuità, con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Nel caso della clausola sociale, invece, l’eventuale riassunzione potrebbe avvenire anche con modalità diverse da quelle precedenti.

Nel CCNL Logistica, l’articolo 42bis, in caso di cambio appalto, prevede l’obbligo in capo all’azienda appaltante di dare comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.

Su richiesta delle OO.SS. stipulanti competenti territorialmente l’azienda appaltante dovrà informare in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all’applicazione da parte della gestione subentrante del presente CCNL.

L’azienda appaltante farà quindi includere nel contratto di appalto con l’impresa subentrante l’impegno di questa, nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell’impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.

In caso di subappalto e/o cambio di subappalto e/o nel caso di affidamento all’interno di un’impresa consortile ad impresa diversa andrà attivata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo da parte dell’impresa titolare dell’appalto.

Nel caso in cui la procedura non fosse esperita si applicherà quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 42 che impone quanto segue:

>> le imprese verificano l’idoneità dell’appaltatore interessato da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU e alle OO.SS. le informazioni circa l’applicazione del contratto di lavoro e delle normative previdenziali di legge;

>> le aziende interromperanno i rapporti con gli appaltatori garantendo l’occupazione ai lavoratori,

presso altre imprese appaltatrici che offrano garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali

e di legge dei lavoratori, a fronte dell’accertamento di almeno una delle seguenti violazioni:

− omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo con il fine di trarne

un illecito vantaggio;

− applicazione di un CCNL diverso dal presente contratto;

− mancata e/o incongruente corresponsione degli istituti contrattuali a carattere economico

nei confronti di una pluralità di lavoratori con il fine di trarne un illecito vantaggio.

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