Cassazione Lavoro con l’ordinanza n. 6468/2024 ha statuito che è legittimo il licenziamento del lavoratore che svolge altre attività durante permessi L. 104.

Con ordinanza del 12 marzo 2023, n. 6468, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che può costituire giusta causa di licenziamento l’utilizzo, da parte del dipendente, che si assenta dal lavoro per i permessi ex lege n. 104/1992 in attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso.

Secondo la Suprema Corte, l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento del diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile. In altre parole, la norma non consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata.

Come ha evidenziato la Corte di Cassazione, il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro che è giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela.

Ne consegue che, ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e, dunque, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto (cfr. Cass. n. 17968 del 2016), o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell’Ente assicurativo (cfr. Cass. n. 9217 del 2016).

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