Collegio di Garanzia del CONI- lodo 7-2024

Il Collegio di Garanzia del CONI si è espresso relativamente ad una controversia intrapresa da un agente sportivo domiciliato -ovvero iscritto all’albo “speciale” degli agenti domiciliati essendo in possesso dei requisiti appositamente richiesta dal RACONI e RAFIGC- nei confronti di un calciatore con il quale aveva sottoscritto un contratto di mandato debitamente depositato presso la Commissione Agenti FIGC.

Nello specifico nel contratto di mandato era previsto, a titolo di corrispettivo, una somma percentuale sul salario del calciatore, per ciascuna delle stagioni sportive di cui al contratto di prestazioni sportive negoziato dall’Agente Sportivo.

Veniva quindi previsto il pagamento del corrispettivo “entro 60 giorni dall’inizio di ogni stagione sportiva per la quota di competenza della stessa”.

Aldilà nel mero aspetto creditorio, il Collegio di Garanzia con la decisione in commento, ha sottolineato alcuni aspetti rilevanti ovvero che l’agente iscritto nell’apposito Registro agenti domiciliati FIGC e CONI al momento della conclusione del mandato ha legittimazione attiva anche qualora il rapporto di domiciliazione sia nel frattempo cessato (si ricorda che il rapporto di domiciliazione è conditio sine qua non per l’iscrizione ai Registri CONI e FIGC) e che il corrispettivo per l’attività svolta dall’Agente domiciliato è dovuto sebbene alle date previste per il pagamento l’agente non sia più domiciliato

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