Avv. Guido Del Re

Le attuali criticità nell’applicazione dei REGOLAMENTI CONI E FIGC

dell’Avv. Guido Del Re

A meno di 4 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento Agenti Sportivi CONI e del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, analizziamo l’attuale situazione.

Un breve passo indietro. L’art. 1 co. 373 della L. 27 dicembre 2017, n. 205, cui ha fatto seguito l’art. 1 del DPCM 23 marzo 2018, ha istituito presso il CONI il Registro Nazionale degli Agenti Sportivi “..al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica..”.

Con il CU n. 102/A del 17.04.2019, a quasi un anno e mezzo dall’introduzione della riforma contenuta nella Legge di bilancio 2018, è stato pubblicato anche il nuovo Regolamento Agenti Sportivi FIGC, che ricalca sostanzialmente le disposizioni già previste a livello CONI.

Le novità sostanziali di tali Regolamenti sono il ripristino dell’esame di abilitazione, ma questa volte previsto nella doppia veste CONI e FIGC, l’istituzione del doppio Registro CONI e FIGC, l’obbligo di una polizza assicurativa, la previsione dell’Albo Agenti sezione Stabiliti, il ripristino di un organo arbitrale interno, incaricato di dirimere le controversie nascenti dallo svolgimento dell’attività di Agente, presso il Collegio di Garanzia del CONI, l’obbligo di aggiornamento annuale e l’impossibilità per l’Avvocato di svolgere l’attività di Agente.

In termini pratici gli Agenti che hanno ottenuto l’abilitazione prima del 2015 (ossia prima della cd. deregulation) e gli Agenti che hanno superato o che supereranno gli esami istituiti dal CONI (scritto ed orale sul diritto sportivo, diritto civile e diritto amministrativo) e FIGC (scritto sulla normativa sportiva regolamentare), dovranno prima iscriversi al Registro Agenti Sportivi FIGC allegando: la domanda di iscrizione, la dichiarazione delle persone fisiche (o giuridiche), il documento di identità, la polizza assicurativa con massimale assicurato minimo di 500.000,00= euro ed il bonifico bancario attestante il pagamento dei diritti di segreteria per euro 500.000,00=; una volta ottenuto il certificato di iscrizione dalla Commissione Agenti Sportivi FIGC, provvedere con l’iscrizione presso il Registro Agenti Sportivi CONI mediante il deposito della domanda di iscrizione corredata da una marca da bollo da euro 250,00=, la dichiarazione delle persone fisiche ed il pagamento dei diritti di segreteria per euro 500,00=.

E’ indubbio che, con tale nuova regolamentazione, l’attività di agente preveda già in partenza un importante dispendio di denaro (annuale), “giustificato” dalla doppia iscrizione CONI/FIGC.

Le criticità di tali nuove previsioni regolamentari si sono riversate su chi svolgeva l’attività di Agente -post deregulation del 2015- con stabili organizzazioni, uffici, collaboratori, calciatori in procura e contratti depositati che hanno perso efficacia alla data del 30.06.19.

L’obbligo di dover “tutelare” tali professionisti ha portato all’emanazione di un Decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27.06.19 e protocollato in data 09.07.19 che ha prorogato il termini del 30.06.19 al 31.12.19 dando quindi, apparentemente, la possibilità agli Agenti post 2015 di svolgere il mercato estivo.

Apparentemente in quanto, ad oggi, tale decreto non è stato ancora assorbito dall’ordinamento sportivo che non ha ancora disposto le modalità di attuazione e di iscrizione per gli Agenti “oggetto” di proroga ossia se (circostanza auspicabile) obbligati alle modalità di iscrizione previste dai nuovi Regolamenti o se (circostanza non auspicabile) prorogata la “vecchia” iscrizione con applicazione quindi del Regolamento Procuratori Sportivi 2015 con possibilità, speriamo remota, della co esistenza e della possibile applicazione di 3 Regolamenti (CONI, FIGC 2019 e FIGC 2015) da luglio 2019 a dicembre 2019 con ovvie criticità.

Ulteriore criticità riguarda il Registro Agenti sez. Stabiliti. La normativa espressamente prevede la possibilità di iscriversi a tale Registro se in possesso di due requisiti: a) Cittadinanza U.E. e b) abilitazione presso altra Federazione: “I cittadini U.E. abilitati in altro Stato membro dell’Unione Europea all’esercizio dell’attività di Agente Sportivo possono chiedere alla C.F.A.S. di essere iscritti all’apposita sezione del Registro federale.”

Criticità che sono emerse nel momento in cui la domanda a tale Registro è stata inoltrata da cittadini italiani (quindi U.E.) abilitati presso altre Federazioni. 

Seppur la normativa è estremamente chiara ad oggi tutte le domande depositate dagli Agenti stabiliti (italiani) sono state “sospese” per ordine del C.O.N.I. che con una “circolare” del 04.07.19 ha precisato che, le Federazioni estere presso le quali gli Agenti si sono abilitati, dovrebbero prevedere una “prova abilitativa diretta ad accertarne l’idoneità”. 

Tale comunicazione ha paralizzato le iscrizioni e lasciato non pochi dubbi sulla legittimità della stessa avendo invece provveduto, la Commissione Agenti FIGC e CONI, all’iscrizione degli Agenti, con cittadinanza estera, nella sezione Stabiliti, provenienti da Federazioni che non prevedono una prova abilitativa scritta.

In conclusione, ad oggi, gli Agenti Sportivi post 2015 che non hanno superato le prove abilitative, sono nell’impossibilità di lavorare in attesa di un provvedimento dell’ordinamento sportivo che assorbisca il decreto ministeriale, ed agli Agenti sportivi “stabiliti” con abilitazione presso altra Federazioni, sono state sospese le relative domande di iscrizione sospese, trovandosi anch’essi quindi nell’impossibilità di lavorare. E’ da auspicarsi un rapido e risolutivo intervento.

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