Obbligo di ricollocazione del lavoratore anche in mansioni diverse prima del licenziamento

Cassazione, sentenza n. 18904/2024: l’impossibilità della ricollocazione deve essere provata al momento della cessazione del rapporto di lavoro

Con l’ordinanza n. 18904/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo qualora l’imprenditore, dopo aver dichiarato la soppressione di una posizione di lavoro di tipo impiegatizio, non abbia offerto al lavoratore la ricollocazione in altre mansioni, incluse quelle di tipo operaio o a termine. Ciò vale anche se la decisione è stata presa successivamente al tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 7 della legge n. 604/1966, effettuato davanti alla commissione istituita presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro.

 Ribadendo un orientamento già espresso in precedenza, i giudici hanno affermato che l’impossibilità della ricollocazione deve essere provata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La presenza di sole mansioni operaie non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di proporre al dipendente una soluzione alternativa al licenziamento. Prima di procedere con il licenziamento, il datore avrebbe dovuto ottenere il rifiuto esplicito del lavoratore di accettare le nuove mansioni o dimostrare l’incapacità del lavoratore di svolgerle.

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