
Opere delle arti figurative e design industriale: confronto tra le due tutele autoriali
La tutela autoriale delle opere del disegno industriale ex art. 2, n. 10 legge d’autore (l.d.a.) e quella delle opere dell’arte figurativa ex art. 2, n. 4 l.d.a. si pongono su un piano di reciproca esclusione.
L’articolo 2 in particolare prevede che sono comprese nella protezione del diritto d’autore: i) n.4 le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, ii) n.10 le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
In particolare, sono protette come disegno industriale (art. 2 n.10) le opere che trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale, a condizione che siano dotate di carattere creativo e valore artistico, mentre ricadono nell’ambito di tutela dell’arte figurativa (art. 2 n.4) le opere riprodotte in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari e destinato a un mercato differente, sicuramente più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale.
Tuttavia, la sola destinazione all’industria e alla riproduzione seriale non è da sola sufficiente ai fini della qualifica come opera del design industriale, considerato che il carattere creativo e la novità restano elementi costitutivi, sotto questo aspetto e che l’opera del design industriale è quella che presenta di per sé carattere creativo e valore artistico, laddove sia ricavabile da indicatori oggettivi, quali ad esempio il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei e la pubblicazione su riviste specializzate.