
Profili di responsabilità civile dei componenti dell’organismo di vigilanza ex decreto 231
L’organismo di vigilanza (ODV) previsto dal D.Lgs. 231/01 è un ente interno dell’azienda dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che ha il compito di vigilare affinché non si verifichino condotte fraudolente da part delle figure apicali dell’organizzazione.
In termini di responsabilità dei componenti dell’organismo di è un tema tuttora dibattuto, e tale perdurante attualità è in parte da ascrivere alla circostanza che la legislazione ha di fatto lasciato priva di effettiva disciplina la responsabilità, di natura tanto penale, quanto civile, di cui potrebbero essere eventualmente investiti i componenti dell’organismo di vigilanza, nell’ipotesi in cui vengano commessi reati nell’interesse o a vantaggio dell’ente a seguito dell’insufficiente o omessa vigilanza sull’applicazione del modello da parte dello stesso OdV.
In ordine ad una possibile responsabilità penalmente rilevante, la dottrina largamente maggioritaria ha escluso la sussistenza di detta responsabilità, sul presupposto che difetterebbe, in capo ai componenti dell’OdV, una posizione di garanzia nei termini di cui all’ art. 40, comma 2, c.p. ovvero non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Sotto il profilo della responsabilità civile dell’OdV nei confronti dell’ente, occorre preliminarmente rilevare come sia indubbio che la nomina dei componenti dell’organismo, che non ha natura di organo endosocietario, dia luogo ad un rapporto contrattuale che consegue alla formalizzazione del conferimento d’incarico e che sorge sia nella circostanza che si tratti di componenti interni all’ente, sia che si tratti di componenti esterni.
Tale contratto, per legge, esclude l’esistenza di una specialità della disciplina dettata per i doveri e le responsabilità dell’organismo di vigilanza (diversamente da quanto avviene, ad esempip, per i sindaci e i revisori) e pertanto la responsabilità civile dei componenti dell’organismo di vigilanza può essere individuata ed ascritta all’OdV sulla scorta dei principi generali dell’ordinamento in materia di responsabilità contrattuale ed aquiliana.
Pertanto, la responsabilità, in ossequio ai citati principi dell’ordinamento richiede la presenza di un inadempimento conseguente ad una violazione contrattuale e/o di legge; di un danno cagionato all’ente; di un chiaro nesso causale tra inadempimento e danno.
Chiarito che può essere ipotizzata una responsabilità contrattuale dell’organismo di vigilanza, ci si è anche chiesti se sia ipotizzabile una responsabilità extracontrattuale in applicazione dell’art. 2043 c.c. e se quindi soggetti terzi indirettamente danneggiati dalla condotta dell’organismo di vigilanza possano agire nei confronti di quest’ultimo per il risarcimento dei danni patiti.
La dottrina esclude che possa configurarsi una responsabilità civile nei confronti dei terzi danneggiati e che questi possano quindi acquisire una posizione di legittimazione attiva nei confronti dell’OdV muovendo dalla considerazione che l’organismo di vigilanza è una mera funzione organizzativa dell’impresa e non un organo di controllo cui sia assegnato un ruolo di garanzia a tutela degli interessi collettivi e di terzi (analogamente a quanto avviene, ad esempio, per il collegio sindacale).
Pertanto, nell’ipotesi in cui l’ente incorra nella responsabilità amministrativa a causa dell’inadeguatezza del modello di organizzazione e gestione e si accertino altresì violazioni del dovere di diligenza in capo ai componenti dell’organismo di vigilanza, i terzi eventualmente danneggiati a seguito della consumazione di un reato-presupposto, non potranno agire direttamente nei confronti dell’OdV, mentre conserveranno la legittimazione ad agire nei confronti degli amministratori e dei sindaci alla luce di quanto previsto dagli artt. 2395 e 2407 c.c.