Valido il licenziamento intimato al vecchio indirizzo se il dipendente non comunica il nuovo

Con l’ordinanza n. 28171 del 31.10.2024, la Suprema Corte ha affermato che la comunicazione scritta del licenziamento risulta valida se inviata all’ultimo indirizzo conosciuto dall’azienda, anche se nel frattempo il lavoratore si è trasferito senza avvertire il datore.

In particolare, è valido il licenziamento inviato all’indirizzo comunicato all’azienda al momento dell’assunzione, nonostante fosse stato cambiato senza avvisare il datore di lavoro.

Sussiste difatti un obbligo in capo al lavoratore, sia ai sensi di gran parte dei CCNL di categoria che quale principio di buona fede nel rapporto di lavoro, di comunicare per iscritto le eventuali e successive variazioni di residenza o di domicilio.

Pertanto, il licenziamento inviato all’indirizzo conosciuto è pienamente valido ed efficace, se effettuato entro i termini previsti dal CCNL di categoria, operando la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.

Principio analogo che, secondo gli Ermellini, vale anche per le contestazioni disciplinari.

Write a Reply or Comment