
Un venditore ambulante di articoli contraffatti non ha diritto al permesso di soggiorno.
Un ambulante extracomunitario ha chiesto alla Questura di Milano il permesso di soggiorno, dichiarandosi lavoratore autonomo. Due anni prima però la Corte di Appello di Genova aveva condannato lo stesso per la vendita di prodotti contraffatti. L’ambulante extracomunitario ha quindi presentato ricorso, sostenendo che l’episodio non fosse di per sé motivo sufficiente per rifiutare la sua richiesta. Ma il Consiglio di Stato ha respinto l’appello.
Qui è possibile trovare il documento:
http://www.studiolegaletrapani.it/sentenza.php?id=13207
Si tratta di una sentenza interessante, perché ci ricorda come la vendita di materiale contraffatto sia un reato serio, che danneggia le imprese e la loro creatività, nonostante una diffusa percezione di “normalità” derivante dalla sua ampia diffusione.