REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI F.I.G.C. 2025

Con CU 255 del 23 aprile 2025, la F.I.G.C. ha approvato e pubblicato il nuovo Regolamento Agenti Sportivi, che attua alcune previsioni del FIFA Football Agent Regulations (FFAR), tra quelle non sospese nella loro applicazione in virtù della Circolare FIFA n. 1873 del 30 dicembre 2023 in attesa della decisione che verrà presa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europa.

PRINCIPALI NOVITA’

Tra le principali novità introdotte dalla nuova formulazione del Regolamento Agenti F.I.G.C. 2025 si segnala, in primis, la nuova definizione di “agente sportivo domiciliato”, indicato quale “soggetto abilitato ad operare quale agente sportivo secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA), nel cui Registro risulti regolarmente iscritto”. Tale definizione consentirà, dunque, agli agenti FIFA, anche residenti in Italia, di operare sul territorio nazional nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 23 del Regolamento.

1)-Definizione di Agente Sportivo Domiciliato

L’articolo 2 richiama la nuova definizione di agente sportivo domiciliato ovvero “il soggetto abilitato ad operare quale agente sportivo secondo le disposizioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA), nel cui Registro risulti regolarmente iscritto” comportando, rispetto alla vecchia formulazione:

a) l’eliminazione del requisito della residenza da almeno un anno in paese diverso dall’Italia, dell’abilitazione da almeno un anno presso la Federazione del paese diverso dall’Italia, e dell’effettiva esecuzione di almeno due mandati nell’ultimo anno;

b) l’impossibilità, per un Agente in possesso di abilitazione rilasciata da Federazione estera, ma privo di abilitazione FIFA, di utilizzare lo strumento della domiciliazione (il destino dei mandati conferiti a soggetti domiciliati in virtù della precedente normativa viene esplicato dalle norme transitorie ex art. 24).

2)-Registro Federale degli Agenti Sportivi

L’articolo 3 c. 1 lett. f) prevede che l’elenco degli agenti sportivi domiciliati, di cui al Registro federale degli Agenti Sportivi, ricomprenda anche l’elenco “delle persone giuridiche attraverso cui è eventualmente organizzata l’attività del domiciliato”.

L’articolo 3 c. 2 precisa che sezioni ed elenchi del Registro federale degli Agenti Sportivi debbano riportare data, numero e scadenza del certificato di avvenuta iscrizione/avvenuto rinnovo dell’iscrizione non solo al Registro federale ma anche al Registro nazionale, tenuto dal CONI.

3)-Requisiti soggettivi per iscrizione

L’articolo 4 c.1, tra i requisiti soggettivi per l’iscrizione al Registro federale, inserisce cinque nuove preclusioni all’iscrizione, quali:

lett. e) “non essere mai stato condannato in sede penale (compresa l’ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p.) per i reati di: associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990), illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.), produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 309/1990), concussione (art. 317 c.p.), corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), abuso d’ufficio (art. 323 c.p.), contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), furto (art. 624 c.p.), furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis c.p.), truffa (art. 640 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) usura (art. 644 c.p.) appropriazione indebita (art. 646 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter, comma 1, c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), per i reati di cui al d.lgs. 74/2000 artt. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 11, per i reati di cui all’art. 11 L. 122/2016 e ss.mm.ii.”;

– lett. j) “non essere o essere stato titolare lui, e/o il coniuge, e/o suoi parenti e/o affini entro il quarto grado e/o i loro eventuali coniugi, nei ventiquattro mesi antecedenti alla richiesta di iscrizione, di interessi economici, diretti o indiretti, in enti, aziende o organizzazioni che conducano attività di scommesse sportive. Per “coniuge” si intende anche il rapporto derivante dall’unione civile e/o dalla convivenza avente rilevanza legale”;

lett. u) “non aver presentato dichiarazioni false, fuorvianti o incomplete all’interno della domanda di iscrizione”;

lett. v) “non essere mai stato soggetto a una sospensione di due o più anni, a una squalifica o a una radiazione da parte di un organo di governo sportivo per il mancato rispetto delle norme relative all’etica e alla condotta professionale”;

– lett. w) “non essere un funzionario o un dipendente della FIFA, di una confederazione, di una federazione affiliata, di una lega, di una società sportiva, di un club, o di un organo che rappresenti gli interessi di società sportive, dei club o delle leghe o di un’organizzazione collegata direttamente o indirettamente con queste organizzazioni ed enti, ad eccezione del caso in cui il richiedente sia stato nominato o eletto in un organo della FIFA, di una confederazione, di una federazione affiliata che rappresenti gli interessi degli agenti sportivi”.

4)-Rinnovo iscrizione Registro

L’articolo 6 prevede quale termine di presentazione di istanza di rinnovo il periodo dal 1° novembre al 1° dicembre di ogni anno solare ed ha eliminato la perentorietà del termine di rinnovo.

5)-Cancellazione dal Registro

L’articolo 7 c. 1 ha eliminato: la causa generica di cancellazione per scelta FIGC (ex lett. b) e la perentorietà dei 15 giorni per chiarimenti ed ha inserito che la cancellazione può determinare la risoluzione dei contratti di mandato in corso (art. 7 c. 9):  “La cancellazione dal Registro federale nei casi di cui al precedente comma 1, lett. a), c), d) ed e) può determinare la risoluzione dei contratti di mandato sportivo in corso alla data di adozione del provvedimento”.

6)-Diritti e obblighi di calciatori e società

Gli articoli 17 e 18, tra i diritti e obblighi del calciatore e della società sportiva, specificano che ricade sui soggetti predetti l’onere di verificare, prima del conferimento del mandato, che il soggetto risulti iscritto sia nel Registro nazionale che federale.

7)-Contratti di mandato

L’articolo 21 introduce il un nuovo comma 17 secondo cui “Sono vietate in un contratto di mandato sportivo le clausole che: a) limitano la capacità di un calciatore/una calciatrice, di negoziare e/o concludere autonomamente un contratto di prestazione sportiva senza il coinvolgimento di un agente sportivo; b) penalizzano un calciatore/una calciatrice, se questi/a decide di negoziare e/o concludere autonomamente un contratto di prestazione sportiva senza il coinvolgimento di un agente sportivo”.

Tale nuova formulazione sostanzialmente dispone la possibilità per una società di rivolgersi direttamente al calciatore anche se rappresentato da un agente (ovvero con contratto di mandato depositato presso la Commissione Agenti FIGC).

8)-Corrispettivo dell’Agente sportivo

Al tema del corrispettivo viene dedicata una specifica previsione, ovvero l’articolo 22 che, al comma 7 relativamente ai minorenni, lasciando fermo il principio secondo cui: “Nessun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso è dovuto all’agente sportivo in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori/calciatrici minori di età”, aggiunte la fase relativa alla “possibile remunerazione dell’agente sportivo nel caso costui presti i propri servizi ai fini della stipula del primo, o successivo, contratto di prestazione sportiva professionistica di un calciatore/una calciatrice minorenne”.

Il comma 9 indica l’apprendistato, oltre al contratto ai minimi federali, quale causa di esclusione del diritto al compenso da parte dell’agente.

9)-Domiciliazione

Relativamente all’istituto della domiciliazione, l’articolo 23, dispone la necessità di depositare presso la Commissione Federale Agenti Sportivi, oltre all’accordo di collaborazione professionale, anche la copia del documento di identità in corso di validità attestante la nazionalità del richiedente l’iscrizione e la documentazione attestante l’abilitazione FIFA.

10)-Norme transitorie

L’articolo 24, tra le altre, dispone sulla disciplina relativa ai mandati sottoscritti da agenti sportivi domiciliati privi di abilitazione FIFA, prima dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento per i quali viene previsto il mantenimento dell’efficacia degli stessi, sino a naturale scadenza, e comunque per un periodo non superiore a due anni decorrenti dalla data dideposito presso la Commissione Federale Agenti Sportivi.

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