Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Causa C-10/22) sulla conformità della normativa italiana sulla gestione dei diritti d’autore con il diritto dell’Unione Europea

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), nella sentenza del 21 marzo 2024 relativa alla causa C-10/22, ha esaminato la conformità della normativa italiana sulla gestione dei diritti d’autore con il diritto dell’Unione Europea, in particolare rispetto al principio della libera prestazione dei servizi sancito dall’articolo 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).​

Contesto della causa:

La controversia è sorta tra la LEA (Liberi Editori Autori), un organismo di gestione collettiva italiano autorizzato all’intermediazione dei diritti d’autore, e Jamendo SA, una società lussemburghese operante come entità di gestione indipendente dei diritti d’autore attiva in Italia dal 2004. La LEA ha richiesto al Tribunale di Roma di ordinare a Jamendo di cessare la sua attività di intermediazione in Italia, sostenendo che la normativa italiana riserva tale attività esclusivamente alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e ad altri organismi di gestione collettiva riconosciuti, escludendo le entità di gestione indipendenti stabilite in altri Stati membri. ​

Decisione della Corte:

La CGUE ha stabilito che la normativa italiana in questione costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi, in quanto impedisce alle entità di gestione indipendenti stabilite in altri Stati membri di offrire i loro servizi in Italia. Sebbene una tale restrizione possa essere giustificata dalla necessità di proteggere i diritti di proprietà intellettuale, la Corte ha ritenuto che essa non sia proporzionata, poiché esclude in modo generale e assoluto tali entità dal mercato italiano. La Corte ha sottolineato che esistono misure meno restrittive che potrebbero raggiungere l’obiettivo di tutela dei diritti d’autore senza limitare indebitamente la libera prestazione dei servizi. ​

Principi di diritto sanciti:

  1. Libera prestazione dei servizi: L’articolo 56 TFUE vieta restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione Europea. Qualsiasi misura nazionale che impedisca o renda meno attraente l’esercizio di questa libertà costituisce una restrizione.​
  2. Proporzionalità delle restrizioni: Anche se una restrizione è giustificata da motivi imperativi di interesse generale, come la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, essa deve essere proporzionata, ossia idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo perseguito e non andare oltre quanto necessario per raggiungerlo.​
  3. Non discriminazione: Le normative nazionali non devono discriminare tra operatori economici nazionali e quelli di altri Stati membri, garantendo parità di condizioni nel mercato interno.​

Questa sentenza evidenzia l’importanza di bilanciare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale con il rispetto delle libertà fondamentali garantite dal diritto dell’Unione Europea, in particolare la libera prestazione dei servizi.

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