Anche una singola condotta mobbizzante del datore dà diritto al risarcimento

La Corte di Cassazione ha stabilito che anche un atto isolato che violi gli interessi protetti del lavoratore al massimo livello dell’ordinamento richiede una reazione e una protezione attraverso il risarcimento del danno, indipendentemente dalla presenza di dolo o colpa del datore di lavoro.

La Corte di Cassazione ha quindi riconosciuto che, al di là della tassonomia e della qualificazione come mobbing e straining, quello che conta in questa materia è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 c.c. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento.

Nel caso concreto, all’interno di un’impresa si era venuto a creare un rapporto stressante tra il ricorrente e la sua diretta superiore, che aveva portato a una discussione animata, con conseguente attacco ischemico del lavoratore. La Corte ha riconosciuto il diritto a ricevere il risarcimento del danno anche se trattasi di un episodio isolato al di fuori di una condotta persecutoria o discriminatoria sistematica e prolungata nel tempo.

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