Cassazione e cd. “central definition theory” sulla contraffazione per equivalenza di brevetti industriali

Al fine di determinare una contraffazione relativa alla realizzazione contestata ed a quella brevettata, secondo la Suprema corte occorre verificare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, e che la soluzione trovata si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta.

Tale interpretazione supera quindi, in tema di brevetti per invenzioni industriali e sulla loro contraffazione per equivalenti, il cd. “central definition theory” incentrato sulla valutazione dell’invenzione nel suo complesso, ricostruita cioè sulla base delle caratteristiche essenziali della soluzione inventiva attribuita al trovato, confermando pertanto il ruolo fondamentale delle rivendicazioni per quanto attiene la valutazione dei requisiti di brevettabilità dell’invenzione.

Quindi la Corte di Cassazione superando definitivamente tale l’approccio, ha ritenuto che in tema di brevetti per invenzioni industriali e della loro contraffazione per equivalente, ai sensi dell’art. 52, comma 3 bis, del Codice di Proprietà Industriale, il Giudice, chiamato a valutare l’esistenza di un illecito contraffattorio, deve preliminarmente individuare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, poi determinare analiticamente le singole peculiarità del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale per poi verificare se ogni singolo elemento così rivendicato si ritrovi anche nel prodotto accusato della contraffazione.

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