AVVOCATO CONDOMINIO A cura dell'Avv. Domitilla Serra e dell'Avv. Raffaella Maddaloni

La presunzione di conoscenza della contestazione disciplinare nel caso di compiuta giacenza. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro n.23260/2017)

La sentenza in esame ha affrontato il caso di un dipendente, licenziato per giusta causa, il quale impugnava la risoluzione del rapporto di lavoro lamentando un vizio di procedura che avrebbe comportato la nullità del licenziamento, poiché il perfezionamento della notifica della lettera di contestazione era avvenuta per compiuta giacenza, non sussistendo – secondo il suo legale – alcuna prova dell’effettiva consegna dell’atto.
Il lavoratore sosteneva di non aver potuto ritirare la raccomandata essendo malato e tale circostanza gli avrebbe impedito, conseguentemente, di venire a conoscenza della lettera di contestazione.
La Suprema Corte ha ritenuto infondate le censure mosse dal lavoratore chiarendo che, nonostante l’assenza del destinatario al momento della consegna della lettera, la busta deve ritenersi comunque recapitata a partire dal momento in cui viene depositata presso l’ufficio postale di competenza e viene notificata al dipendente, mediante inserimento nella casetta postale della relativa comunicazione, la giacenza in posta della lettera stessa.
Viene ritenuto colpevole di inerzia colui il quale, pur a conoscenza della giacenza della lettera, volontariamente decida di non ritirarla nei termini previsti. A tal fine si precisa che anche qualora il soggetto interessato dovesse realmente trovarsi in una situazione di assoluta impossibilità a ritirare il documento, tale circostanza non varrebbe comunque a giustificare il mancato ritiro, ben potendo lo stesso delegare qualcuno al ritiro della lettera.
Oltre all’impossibilità oggettiva di recarsi all’ufficio postale per ritirarla, anche l’impossibilità oggettiva di averne avuto notizia costituisce condizione necessaria ed essenziale affinché l’atto inviato non sia effettivamente produttivo di effetti e quindi nullo.
Secondo la Corte, infatti, “le dichiarazioni recettizie, quali quella oggetto di causa, regolate dall’art. 1335 cod. civ., possono validamente essere portate a conoscenza del destinatario con la procedura della cd compiuta giacenza, così che per poter vincere la presunzione legale, è necessario un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza” (Cfr. Cass. 20482/2011).
Se, quindi, in base a quanto stabilito nell’art. 1335 c.c., la dichiarazione di volontà di una parte si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui giunge all’indirizzo di quest’ultimo, l’avvenuta compiuta giacenza e la stessa ammissione del lavoratore di aver ricevuto l’avviso della raccomandata in giacenza, perfezionano la conoscenza della comunicazione e quindi della contestazione disciplinare, a cui egli non ha fornito risposta.
In conclusione, dunque, esclusivamente nell’ipotesi in cui il lavoratore riuscisse a dimostrare di non aver avuto contezza della presenza di una comunicazione a lui indirizzata, la lettera di contestazione, in quanto elemento imprescindibile nell’ambito del procedimento disciplinare di cui all’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori, potrebbe essere considerata nulla non avendo svolto la sua funzione ai fini del perfezionamento del licenziamento.

Avv. Domitilla SERRA
Avv. Raffaella MADDALONI

 

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