Opere delle arti figurative e design industriale un confronto tra le due tutele autoriali alla luce della sentenza emessa dal Tribunale di bologna.

La legge sul diritto di autore, nello specifico l’articolo 2, prevede al comma 4 che: “…le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia…” ed al comma 10 che: “…Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico…”.

La tutela autoriale, pertanto, pone su un piano di reciproca esclusione le opere dell’arte figurativa e le opere del disegno industriale.

In particolare, le opere protette come disegno industriale, se dotate di valore artistico e di carattere creativo, sono quelle che trovano la loro collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato ad una produzione seriale.

Le opere che ricadono nell’ambito di tutela dell’arte figurativa sono quelle che vengono riprodotte in un solo esemplare o in un numero limitato di esemplari e destinato a un mercato differente, più ristretto, rispetto a quello cui sono indirizzati i beni oggetto della produzione industriale.

Viene rimarcato che la sola destinazione all’industria e alla riproduzione seriale non è di per sé sufficiente ai fini della qualifica come opera del design industriale, considerato che il carattere creativo e la novità restano elementi costitutivi sotto questo aspetto e che l’opera del design industriale è quella che presenta di per sé carattere creativo e valore artistico, laddove tale quid pluris è ricavabile da indicatori oggettivi, quali ad esempio il riconoscimento da parte degli ambienti culturali ed istituzionali di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei e la pubblicazione su riviste specializzate.

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