
È possibile procedere con azione esecutiva nei confronti delle ASL? Il peculiare caso della Regione Calabria.
L’art. 117, comma 4, del “Decreto Rilancio” (D.l. n. 34 del 19 maggio 2020, conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77) è stato dichiarato incostituzionale con sentenza del 7 dicembre 2021, n. 236.
Il TAR Calabria, con l’ordinanza del 28.02.2022 si esprimeva già non sull’incostituzionalità del “Decreto Rilancio”, ma dell’art.16-septies, comma 2, lettera g), decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, come introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 che prevede il blocco dei pignoramenti fino al 31.12.2025 nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria.
Il TAR Calabria così statuiva: “…È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies, comma 2, lett. g), d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, come introdotto dalla legge di conversione, e cioè la l. 17 dicembre 2021, n. 215, per contrasto con l’art. 24 Cost., da solo e, nella misura in cui riguardi anche il giudizio d’ottemperanza svolto davanti al giudice amministrativo, in combinata lettura con l’art. 113 Cost. nella parte in cui prevede che «al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma (e cioè le attività di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, nonché le attività di monitoraggio e di gestione del contenzioso), assicurando al servizio sanitario della Regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della Regione Calabria di cui all’art. 19, d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive (…). Le disposizioni della presente lettera si applicano fino al 31 dicembre 2025…”.
La Corte ha ribadito che un intervento legislativo può ritenersi giustificato da particolari esigenze transitorie qualora, per un verso, siffatto svuotamento sia limitato ad un ristretto periodo temporale e, per altro verso, le disposizioni di carattere processuale che incidono sui giudizi pendenti, determinandone l’estinzione, siano controbilanciate da disposizioni di carattere sostanziale che, a loro volta, garantiscano, anche per altra via che non sia quella della esecuzione giudiziale, la sostanziale realizzazione dei diritti oggetto delle procedure estinte.
La Corte ha quindi ritenuto la fattispecie affrontata analoga a quella che ha comportato tutti i profili di illegittimità costituzionale che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità del “Decreto rilancio”.
Essa impedisce, per un lunghissimo periodo di quattro anni l’accesso alla tutela esecutiva creando un’ingiustificata disparità tra debitore pubblico e creditori privati, tra i quali possono ben esservi soggetti socialmente o economicamente svantaggiati.
Per tali ragioni, essa si pone in diretto contrasto con l’art. 24 Cost., che invece assicura a tutti il diritto ad agire, anche esecutivamente.