Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modalità di assicurazione delle strutture ospedaliere e dei professionisti sanitari

Dopo 7 anni dalla pubblicazione della cd. legge Bianco/Gelli n. 24 dell’8 marzo 2017 (per la quali si attendono ancora diversi decreti attuativi) è stato pubblicato in Gazzetta (G.U. 51 dell’1 marzo 2024) il Decreto 15 dicembre 2023 n. 232 intitolato: “Regolamento recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.”

Il decreto si snoda attraverso ben 19 articoli disciplinando i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, in assunzione diretta del rischio, le regole per il trasferimento del rischio nel caso

di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione e la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

Interessante appare quanto disposto dall’articolo 7 in tema di criteri di trasparenza in capo alle strutture sanitarie e agli esercenti le professioni sanitarie, secondo il quale le strutture dovranno rendere disponibili, pubblicandoli sul proprio sito Internet, i dati relativi a tutti i risarcimenti liquidati nell’ultimo quinquennio per lesioni personali, decessi, violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali, violazioni del consenso legate all’esercizio dell’attività di prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione, ricerca scientifica, formazione e ogni altra attività connessa all’esercizio di una professione sanitaria, verificati nell’ambito dell’esercizio dell’attività della funzione di risk management.

Da segnalare anche la cd. “autoassicurazione” prevista dall’articolo 9 secondo cui le stretture possono ricorrere, in alternativa, mediante assunzione diretta del rischio che deve risultare da apposita delibera approvata dai vertici delle strutture sanitarie che ne evidenzia, altresì, le modalità di funzionamento, eventualmente unitario, anche per la gestione dei processi di acquisto dei servizi assicurativi e le motivazioni sottese.

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