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Accordi tra coniugi in vista della crisi: cosa è valido oggi in Italia (e cosa ancora no)

Nel diritto italiano manca, ad oggi, una disciplina legislativa organica degli accordi prematrimoniali. Le proposte di legge presentate nelle ultime legislature non hanno condotto all’introduzione di una normativa specifica. La domanda, tuttavia, ricorre sempre più spesso: è possibile stabilire in anticipo come regolare i rapporti economici nell’eventualità di una futura crisi matrimoniale?

La risposta richiede alcune distinzioni. La giurisprudenza, anche con l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I civile, 21 luglio 2025, n. 20415, riconosce spazi all’autonomia negoziale dei coniugi. Non si tratta, però, di un riconoscimento generalizzato della validità dei patti prematrimoniali: occorre valutare il contenuto e la funzione di ciascun accordo, nel rispetto dei diritti indisponibili.

Il punto di partenza: i limiti dell’art. 160 c.c.

Il quadro normativo muove dall’art. 160 c.c., secondo cui gli sposi non possono derogare ai diritti e ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio. La giurisprudenza tradizionale ha ritenuto nulli i patti destinati a predeterminare il regime del futuro divorzio, in particolare quando interferiscano con l’assegno divorzile o condizionino la libertà delle parti nel relativo giudizio. Questo limite deve essere distinto dalla possibilità di regolare autonomi rapporti patrimoniali disponibili.

L’evoluzione: il contratto atipico sottoposto a condizione

La sentenza della Cassazione n. 23713 del 21 dicembre 2012 ha riconosciuto la validità di un accordo concluso prima delle nozze: in caso di fallimento del matrimonio, uno dei futuri coniugi avrebbe trasferito all’altro un immobile, come indennizzo delle spese sostenute per ristrutturare la futura casa coniugale. In tale ipotesi la crisi matrimoniale costituiva la condizione di efficacia di un accordo patrimoniale avente una causa autonoma. L’intesa è stata qualificata come contratto atipico ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c., diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela. Altre intese possono invece ricondursi a contratti tipici, come il mutuo con restituzione subordinata alla separazione.

L’ordinanza n. 20415/2025 si colloca in questo orientamento. Il caso riguardava una scrittura privata stipulata durante il matrimonio, con cui il marito si impegnava a restituire alla moglie, in caso di separazione, euro 146.400,00, in relazione ai contributi da lei prestati per l’abitazione e il benessere familiare. Il patto prevedeva anche rinunce della moglie relative a specifici beni mobili e somme. La Corte ha confermato la validità dell’accordo, valorizzandone la funzione di riequilibrio patrimoniale e l’assenza di interferenze con i diritti indisponibili.

Cosa è valido e cosa non lo è

Possono essere validi accordi conclusi prima o durante il matrimonio che regolino rapporti patrimoniali disponibili, come prestiti, rimborsi o attribuzioni con funzione compensativa, subordinandone l’efficacia alla separazione o al divorzio. La data della stipulazione non è, da sola, decisiva: occorre che il patto abbia una funzione autonoma e non eluda la disciplina inderogabile della crisi matrimoniale. Il contributo alle spese familiari, peraltro, non genera automaticamente un diritto al rimborso: devono essere valutati il contenuto dell’accordo e il rispetto dei doveri di contribuzione.

Restano preclusi i patti che dispongano dello status coniugale o comportino rinunce preventive a diritti indisponibili, come il futuro assegno divorzile. Anche la predeterminazione del futuro mantenimento in sede di separazione richiede attenzione al rispetto delle tutele inderogabili. Il limite non deriva semplicemente dal fatto che il diritto non sia ancora sorto, ma dalla sua natura e dalla funzione concreta dell’intesa. Quanto ai figli, i genitori possono concordare condizioni relative al mantenimento, all’affidamento e alla frequentazione, ma non possono pregiudicarne i diritti né sottrarre le condizioni al controllo giudiziale e alla verifica dell’interesse dei minori.

Un diverso ambito è quello degli accordi conclusi quando la crisi è già intervenuta. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, hanno riconosciuto la validità delle clausole di separazione consensuale e divorzio a domanda congiunta che trasferiscono diritti reali immobiliari. La pronuncia valorizza l’inserimento dell’accordo nel verbale d’udienza avente forma di atto pubblico e richiede il rispetto delle prescrizioni dell’art. 29, comma 1-bis, della legge n. 52/1985. Non è quindi sufficiente il semplice richiamo al trasferimento nel provvedimento del giudice. Prima delle nozze restano inoltre disponibili le convenzioni matrimoniali, da stipulare nelle forme dell’art. 162 c.c.; la separazione dei beni può essere scelta anche nell’atto di celebrazione del matrimonio.

Una questione di redazione

La tenuta di un accordo dipende anzitutto dalla liceità del suo contenuto e della sua funzione, oltre che dal rispetto delle forme richieste. Una redazione accurata deve chiarire i rapporti patrimoniali regolati, i presupposti economici e l’eventuale condizione di efficacia, evitando rinunce generiche o interferenze con diritti indisponibili. L’assistenza legale consente di individuare gli strumenti utilizzabili e di tradurre le intenzioni delle parti in pattuizioni coerenti con i limiti dell’ordinamento.