Articolo 17 Regolamento Status e trasferimento dei Calciatori alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea.

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che alcune norme della FIFA in materia di trasferimento internazionali di calciatori professionisti sono contrarie al diritto dell’Unione.

Tutto muove dal ricorso promosso dal Calciatore Lassana Diarra innanzi ai Giudici belgi sulle norme adottate dalla F.I.F.A. e nello specifico sul Regolamento Status e trasferimenti dei Calciatori (RSTI), ovvero dell’articolo 17 che disciplina la fattispecie della risoluzione del contratto senza giusta causa.

Nel caso in analisi il calciatore Lassana Diarra sosteneva di aver subito un danno, ovvero la perdita di proposte di ingaggio da parte di altre società, a causa dell’applicazione di determinate disposizioni del RSTI.

Difatti l’art. 17 RSTI, relativo alle interruzioni contrattuali senza giusta causa, prevede un divieto per la nuova società di tesserare un giocatore professionista che abbia risolto il proprio precedente contratto senza giusta causa, consentendo alla società di provenienza, in caso di controversia contrattuale tra detta società e il calciatore in merito alla risoluzione del contratto previgente, di negare il rilascio del certificato internazionale di trasferimento (CIT) necessario per tesserare il calciatore.

Sul punto la Corte d’Appello di Mons, ove è stata incardinata la controversia, ha chiesto pertanto alla Corte di giustizia europea se queste varie norme siano conformi alla libertà di circolazione dei lavoratori ed al diritto della concorrenza.

È difatti diritto degli Stati membri rinviare in via pregiudiziale alla Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve quindi la controversia nazionale, che spetta al Giudice nazionale, ma emana una decisione che vincola comunque il giudice nazionale al quale viene sottoposto il problema in analisi.

Sul punto la Corte U.E. ha dichiarato quindi che l’insieme di tali norme è contrario al diritto dell’Unione perché da un lato ostacolano la libera circolazione dei calciatori professionisti che vogliano andare a lavorare per un nuovo club all’interno di un altro Stato membro gravando sui giocatori e sui club che dovrebbero ingaggiarli con rischi giuridici, sportivi e finanziari rilevanti.

Per quanto riguarda il diritto della concorrenza la Corte dichiara che le norme controverse hanno lo scopo di restringere, addirittura di impedire, la concorrenza transfrontaliera tra i club di calcio professionistici stabiliti nell’Unione ingaggiando calciatore i cui contratti siano asseritamente risolti senza giusta causa. La Corte sul punto rileva che, fatta salva la verifica da parte della Cour d’appel de Mons, tali norme non sembrano essere indispensabili o necessarie.

In sostanza la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha quindi affermato che nei casi di interruzioni contrattuali senza giusta causa, non sia possibile impedire a priori il trasferimento del giocatore, ad esempio, mediante il mancato rilascio del CIT (obbligatorio per i trasferimenti internazionali) stabilendo quindi che nei casi di interruzione contrattuale senza giusta causa, il calciatore sarà libero di andare dove vuole.

La società avrà comunque la possibilità di agire in giudizio sia nei confronti del giocatore che ha risolto il contratto senza giusta causa che nei confronti del club acquirente innanzi ai Tribunali della FIFA, per stabilire le responsabilità e la quantificazione dei danni.

Il Tribunale del rinvio dovrà quindi adeguarsi a questa decisione, in quanto vincolante, e per l’effetto la FIFA dovrà adeguare il RSTP riformando o cancellando l’art. 17.

Write a Reply or Comment