
Fair use, pubblico dominio e copyleft – evoluzione del diritto d’autore
Il diritto d’autore nasce contestualmente alla creazione dell’opera, che è pertanto interamente di proprietà del suo creatore, a meno che non vi sia un contratto che ne disciplini aspetti diversi.
In virtù di tale diritto, l’autore può utilizzare l’opera, sfruttarne i diritti economici (inclusa la possibilità di cederne i diritti di sfruttamento) e la paternità dell’opera stessa gli sarà sempre riconosciuta.
Ai sensi dell’art. 2757 del Codice Civile: “…tutte le opere a carattere creativo, indipendentemente dalla loro origine e destinazione, sono sottoposte al diritto d’autore per legge…”
Tale norma garantisce una tutela legale a opere quali elaborati testuali o musicali, disegni, fotografie, ecc., in virtù della loro divulgazione.
Tuttavia, questa normativa non è sempre applicabile a tutto ciò che si trova sul web, poiché Internet comprende realtà riconducibili a tre diverse condizioni giuridiche: il fair use, il pubblico dominio e il copyleft, che sono sottratte ai vincoli del diritto d’autore tradizionale.
Nel dettaglio:
- Fair use: si riferisce a opere protette da copyright che possono essere riprodotte liberamente per particolari scopi giustificativi, come critica, cronaca, insegnamento o ricerca.
- Pubblico dominio: comprende opere non più soggette ai limiti imposti dal copyright, ad esempio perché il termine di protezione del diritto d’autore è scaduto.
- Copyleft: riguarda tutte quelle opere per le quali l’autore ha volontariamente rinunciato ai propri diritti di proprietà intellettuale, permettendo a chiunque di copiarle, modificarle e distribuirle liberamente.
Con il copyleft, l’autore concede una vera e propria licenza per la copia e la riproduzione della propria opera, svincolandosi dai principi fondamentali del diritto d’autore e dalle relative limitazioni. Tale scelta può essere adottata per promuovere interessi sociali, diffondere conoscenza o aumentare la propria visibilità.
Il concetto di copyleft considera le opere creative come un bene comune e un patrimonio condiviso, ponendosi in contrapposizione con il principio tradizionale della proprietà intellettuale, nato per tutelare i diritti esclusivi dell’autore.