
Il lavaggio delle divise degli addetti alle pulizie spetta al datore di lavoro.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che sul datore grava l’obbligo di fornitura e mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I. (Cassazione n. 12126/2024).
La Suprema Corte ha evidenziato che la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I. – non va riferita solo alle attrezzature per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va estesa a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa costituire una barriera protettiva rispetto ad un qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, ai sensi dell’art. 2087 c.c. Pertanto, sussiste a carico del datore di lavoro un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro che rientrano nella categoria dei D.P.I.