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Sugli Appalti il Governo ha perso un’altra buona occasione.

Dal nostro e-Magazine SLDR pubblichiamo il contributo dell’Avv. Prof. Giovanni Del Re.

 

 

Il Governo ha perso ancora un’altra occasione per mettere mano al regime di solidarietà negli appalti, continuando imperterrito a vessare gli imprenditori senza peraltro riconoscere agli stessi alcuna possibilità di difendersi.
Qualche commento afferma che la normativa di cui alla responsabilità solidale sancita dall’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (la riforma Biagi), è servita a garantire i lavoratori; questo sarebbe vero se la legge si fosse fermata alle garanzie retributive. Ma nel momento in cui è finalizzata a garantisce anche le prestazioni contributive ed assicurative, fa gli interessi soltanto degli enti (INPS ed INAIL) del tutto incapaci di svolgere una propria tempestiva azione di controllo, di sanzione e di esazione.
E’ noto infatti come l’INPS non tenga in alcuna considerazione il DURC seppur puntualmente preteso dalle Committenti alle società esecutrici, non tenga in alcuna considerazione le autocertificazioni, ignori completamente le copie dei modelli F24 pagati, e quanto altro, ma soprattutto omette -con totale ipocrisia e mera volontà di tornaconto- di dire cosa dovrebbe poter “fare” il Committente per poter trovare l’automatica esenzione dal regime di responsabilità solidale.
Ma perché dirlo? Molto più comodo per gli istituti previdenziali ed assistenziali rivolgersi al Committente imprenditore, dotato certamente di maggiore patrimonio e risorse economiche, quindi meglio e più facilmente aggredibile di un appaltatore o peggio ancora di un subappaltatore.
Ma con la precedente normativa gli enti dovevano perdere “un tempo” essendo stata prevista la preventiva escussione o meglio il c.d. beneficio della preventiva escussione, introdotto nel 2012, per cui veniva disposto un ordine di preferenza, in virtù del quale l’ente doveva agire prima verso il datore di lavoro del dipendente (l’appaltatore) e solo dopo verso il Committente, il quale, nella sua prima difesa, oppure nella memoria di costituzione nel giudizio (ex art. 414 c.p.c.), poteva richiedere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
In questo modo, l’azione esecutiva poteva essere promossa nei confronti del committente solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, non incidendo comunque sulla prevista responsabilità comune del committente e dell’appaltatore.

Questo cambiamento (Dl n.25/17, convertito con Legge n.49/2017, in vigore dal 17 marzo 2017) interessa proprio le modalità pratiche di applicazione del regime di responsabilità solidale, relativamente al principio di preventiva escussione, eliminando quella motivazione sostanziale per la quale doveva essere chiamato a rispondere del mancato pagamento dei debiti retributivi prima chi aveva generato il debito stesso e, solo in un secondo momento, il committente, nulla mai togliendo al lavoratore che comunque, anche in caso di mancato pagamento del dovuto aveva sempre il riconoscimento del proprio status contributivo.
Con l’abrogazione della norma, torna in vita il vecchio meccanismo, per cui il committente può essere aggredito anche prima dell’appaltatore, dovendo pagare tutti i debiti maturati dall’appaltatore.
Ancora una volta quindi lo Stato delega al privato imprenditore l’onere del controllo e della verifica, attività comunque avente un costo aziendale (avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro); ove fallisse (anche a causa della sempre innovativa scaltrezza altrui), nessun problema in quanto sarà lo stesso imprenditore a dover pagare e per primo!

Avv. Prof. Giovanni Del Re

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