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Precari stabilizzati e abuso dei contratti a termine: per la Cassazione il risarcimento resta dovuto

Con la sentenza n. 26493, pubblicata il 9 ottobre 2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta su una delle questioni più rilevanti del contenzioso in materia di pubblico impiego: il rapporto tra la stabilizzazione del lavoratore precario e il risarcimento del danno derivante dall’abuso nella successione di contratti a termine.

Il caso riguardava un lavoratore che, per oltre diciotto anni, aveva prestato servizio presso un ente locale in forza di contratti a tempo determinato reiterati, prima di essere stabilizzato nel 2019. La questione sottoposta alla Corte era se l’assunzione a tempo indeterminato, intervenuta successivamente, fosse idonea a sanare l’abuso e a escludere il diritto al risarcimento.

Il quadro normativo di riferimento è stato profondamente inciso dall’art. 12 del D.L. 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. decreto Salva-infrazioni), convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, adottato anche in risposta alla procedura di infrazione n. 2014/4231 avviata dalla Commissione europea. La novella ha riscritto l’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, prevedendo che, nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti a termine, il giudice stabilisca un’indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione, anche in rapporto al numero dei contratti in successione. È fatta salva la facoltà del lavoratore di provare il maggior danno.

La Suprema Corte ha enunciato due principi di diritto. In primo luogo, la nuova formulazione dell’art. 36, comma 5, si applica, quale ius superveniens, a tutte le controversie ancora pendenti, anche in sede di giudizio di rinvio, con il solo limite del giudicato interno. In assenza di una disciplina transitoria, il nuovo regime risarcitorio legale trova dunque applicazione generalizzata ai giudizi in corso.

In secondo luogo, e questo è il profilo di maggiore impatto, la Corte ha affermato che la conversione del rapporto a tempo indeterminato si affianca, ma non sostituisce, la misura risarcitoria. La stabilizzazione non può essere considerata misura equivalente al risarcimento del danno: essa può incidere unicamente sulla quantificazione dell’indennità e soltanto qualora risulti direttamente ricollegata all’abuso accertato.

La pronuncia segna un’evoluzione rispetto all’orientamento della c.d. stabilizzazione satisfattiva, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità successiva alle Sezioni Unite n. 5072/2016, secondo il quale l’immissione in ruolo causalmente collegata alla reiterazione dei contratti poteva valere a sanare l’abuso. Alla luce della novella, la Corte ritiene che la disciplina sopravvenuta regoli direttamente la fattispecie, richiamando altresì la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tra cui la sentenza Rossato (C-494/17).

Le implicazioni pratiche sono significative. Per i lavoratori del settore pubblico che abbiano subito una reiterazione abusiva di contratti a termine, la successiva stabilizzazione non preclude l’azione risarcitoria, né la riduce automaticamente. Per le pubbliche amministrazioni, il rischio di contenzioso legato a pregresse situazioni di precariato resta concreto anche dopo l’avvenuta assunzione a tempo indeterminato, con un’esposizione economica che la nuova forbice indennitaria ha sensibilmente ampliato.

Occorre peraltro precisare che la pronuncia riguarda il pubblico impiego. Per il settore privato, lo stesso D.L. n. 131/2024 è intervenuto, all’art. 11, sull’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2015, consentendo al giudice di superare il tetto delle dodici mensilità ove il lavoratore dimostri un maggior danno.

La valutazione della fattispecie concreta, a partire dalla ricostruzione della sequenza contrattuale fino alla verifica del nesso tra stabilizzazione e abuso, richiede un’analisi tecnica puntuale. Una consulenza specializzata in materia giuslavoristica rappresenta lo strumento più efficace per tutelare i diritti del lavoratore e per orientare le scelte difensive dell’amministrazione.