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Dicembre
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Collegio di Garanzia del CONI- lodo 7-2024
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Il Collegio di Garanzia del CONI si è espresso relativamente ad una controversia intrapresa da un agente sportivo domiciliato -ovvero iscritto all’albo “speciale” degli agenti domiciliati essendo in possesso dei requisiti appositamente richiesta dal RACONI e RAFIGC- nei confronti di un calciatore con il quale aveva sottoscritto un contratto di mandato debitamente depositato presso la Commissione Agenti FIGC. Nello specifico nel contratto di mandato era previsto, a titolo di corrispettivo, una somma percentuale sul salario del calciatore, per ciascuna delle stagioni sportive di cui al contratto di prestazioni sportive negoziato dall’Agente Sportivo. Veniva quindi previsto il pagamento del corrispettivo “entro 60 giorni...
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