Licenziamento disciplinare: contestazione tardiva. Cassazione, 27 maggio 2025, n. 14172
Un dipendente è stato licenziato disciplinarmente in seguito a contestazione notificata con un notevole ritardo rispetto ai fatti (circa 9 mesi dopo la chiusura degli accertamenti interni). La Corte d’Appello ha riconosciuto la tardività quale vizio tale da giustificare la reintegrazione, la Cassazione, però, accoglie il ricorso del datore, ribaltando la decisione d’appello. Principio consolidato (art. 18 SSN, comma 5) Contestazione tardiva = vizio procedurale: la tardività non incide sulla realtà fattuale del fatto, ma costituisce un difetto di correttezza procedurale. Esclusione della reintegrazione: in presenza di tale vizio, non è ammessa la tutela reale (reintegrazione), ma si applica la tutela indennitaria prevista dal comma...
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