Obbligo di ricollocazione del lavoratore anche in mansioni diverse prima del licenziamento
Cassazione, sentenza n. 18904/2024: l'impossibilità della ricollocazione deve essere provata al momento della cessazione del rapporto di lavoro Con l'ordinanza n. 18904/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito l'illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo qualora l'imprenditore, dopo aver dichiarato la soppressione di una posizione di lavoro di tipo impiegatizio, non abbia offerto al lavoratore la ricollocazione in altre mansioni, incluse quelle di tipo operaio o a termine. Ciò vale anche se la decisione è stata presa successivamente al tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 7 della legge n. 604/1966, effettuato davanti alla commissione istituita presso l'Ispettorato territoriale del Lavoro. Ribadendo...
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