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L’irrilevanza della c.d. usura sopravvenuta nella recente giurisprudenza di legittimità

Dell’Avv. Claudia Promutico Dal punto di vista civilistico la norma che si occupa dell’usura è l’art. 1815 c.c. il quale stabilisce che salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284 c.c. Qualora siano convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Ebbene, in base a quanto affermato dall'art. 1815, secondo comma c.c., la reazione dell'ordinamento alla sproporzione originaria del rapporto si sostanzia nella previsione di una ipotesi di nullità testuale, non dell'intero contratto ma solo della clausola relativa agli interessi. Com'è noto, la...

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