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Inibitorie su marchi e diritto d’autore: dopo la Corte di Giustizia UE e il D.L. n. 100/2026 la stabilità del cautelare non è più garantita

Per anni il sistema italiano di tutela cautelare della proprietà intellettuale ha offerto al titolare di un marchio, di un brevetto o di un’opera dell’ingegno uno strumento di straordinaria efficacia: il provvedimento cautelare idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito – tipicamente l’inibitoria – conservava la propria efficacia anche qualora il giudizio di merito non fosse mai stato instaurato. Era la cosiddetta «strumentalità attenuata», sancita dall’art. 132, comma 4, del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005) e, in parallelo, dall’art. 162-bis, comma 4, della Legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941). Quel modello è stato ora profondamente ridisegnato.

La sentenza della Corte di Giustizia: causa C-132/25

Con la sentenza del 23 aprile 2026, causa C-132/25 (M.M. Ristorazione Srl c. Villa Ramazzini Srl), resa dall’Ottava Sezione su rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione (ordinanza del 10 febbraio 2025), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha esaminato la compatibilità del regime italiano con l’art. 9, paragrafo 5, della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (c.d. Direttiva Enforcement).

La norma europea impone che le misure cautelari siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, qualora l’attore non promuova un’azione di merito entro un termine ragionevole, che, in mancanza di determinazione da parte dell’autorità giudiziaria, non supera venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario, qualora questo sia più lungo.

La Corte ha dichiarato che tale disposizione «deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una disposizione nazionale che consente il mantenimento di taluni provvedimenti cautelari, quali i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, qualora l’attore non abbia promosso un’azione di merito entro il termine previsto da tale articolo 9, paragrafo 5, e il convenuto chieda la revoca di tali provvedimenti cautelari o comunque la cessazione dei loro effetti».

La risposta del legislatore: il D.L. n. 100/2026

Il legislatore è intervenuto con tempestività. L’art. 2 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (G.U. n. 134 del 12 giugno 2026, in vigore dalla stessa data), convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145 (G.U. n. 183 dell’8 agosto 2026), ha riscritto l’art. 132, comma 4, c.p.i. e l’art. 162-bis, comma 4, della legge sul diritto d’autore, dettando una disciplina identica nei due settori.

Il nuovo assetto si fonda su tre elementi. In primo luogo, i provvedimenti anticipatori sono ora espressamente soggetti a inefficacia qualora il giudizio di merito non sia iniziato nel termine perentorio, ovvero si estingua dopo essere stato introdotto. In secondo luogo, l’inefficacia non opera in via automatica: essa può essere dichiarata soltanto su istanza del destinatario della misura, da proporsi nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla scadenza del termine per l’introduzione del giudizio di merito o dall’estinzione di quest’ultimo. In terzo luogo, in mancanza di tempestiva istanza, la misura conserva la propria efficacia.

Il legislatore ha quindi scelto una soluzione di equilibrio: la stabilità del cautelare anticipatorio non è abolita, ma diviene condizionata al comportamento processuale della controparte.

Il regime transitorio

Per le misure anteriori all’entrata in vigore del decreto, la disciplina transitoria ha consentito al destinatario di chiederne la revoca o la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 669-novies c.p.c. entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, a pena di decadenza. In tal caso il giudice, su istanza del beneficiario, lo rimette in termini per l’avvio del giudizio di merito, ferma l’efficacia delle originarie misure. Si tratta di una finestra ormai chiusa, ma che occorre tenere presente nella valutazione dei contenziosi in corso.

Cosa cambia per imprese e titolari dei diritti

Per il titolare del diritto che abbia ottenuto un’inibitoria, il messaggio è inequivoco: non è più prudente fare affidamento sulla stabilità del provvedimento cautelare. Poiché il destinatario può legittimamente attendere la scadenza del termine per poi chiedere la declaratoria di inefficacia, l’avvio del giudizio di merito entro il termine perentorio diventa, nella generalità dei casi, una scelta pressoché obbligata. Il calendario processuale va quindi impostato sin dal deposito del ricorso cautelare, valutando anche l’opportunità di chiedere al giudice la fissazione di un termine specifico.

Per il destinatario della misura, si apre invece uno spazio difensivo prima inesistente: il monitoraggio puntuale del termine per l’introduzione del merito e la tempestiva proposizione dell’istanza nei trenta giorni successivi possono determinare la caducazione di provvedimenti che, in passato, sarebbero rimasti efficaci a tempo indeterminato.

Ne discendono riflessi anche sul piano negoziale: la prevedibile crescita dei giudizi di merito promossi al solo fine di conservare la misura riduce l’effetto deflattivo che la stabilità cautelare aveva storicamente garantito, e impone di rivalutare tempi, costi e strategie transattive delle controversie in materia di marchi, brevetti e diritto d’autore.

In un contesto così ridefinito, una consulenza specializzata in proprietà industriale e intellettuale – capace di coordinare la fase cautelare con la successiva fase di merito – rappresenta lo strumento più efficace per preservare il valore dei segni distintivi e delle opere dell’impresa.