Ambiente lavorativo stressante, il datore è responsabile, anche se non c’è mobbing
La Suprema Corte ha statuito che, in caso di accertata insussistenza dell’ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve, comunque, accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un’ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore; su quest’ultimo grava l’onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l’ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie.