La Suprema Corte sullo svolgimento di altra attività durante la malattia.

Sul possibile svolgimento di un altro lavoro oppure di una attività ricreativa durante l’assenza per malattia, la Suprema Corte ha emesso una sentenza in tema di illegittimità del licenziamento disciplinare del lavoratore che, durante appunto il periodo di malattia, svolga una diversa ed ulteriore attività di lavoro o anche di tipo ricreativo, e che tuttavia non metta rischio il buon esito della convalescenza. E dunque, di fatto, il suo rientro sul posto di lavoro, nel più breve tempo possibile.

Difatti, secondo la Suprema Corte: “..Anche alla stregua dei concetto di malattia desumibile dall’art.32 della Costituzione, la patologia impeditiva considerata dall’art. 2110 Cod. Civile (…), va intesa non come stato che comporti la impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività, ma come stato impeditivo delle normali prestazioni lavorative del dipendente; di guisa che, nel caso di un lavoratore assente per malattia il quale sia stato sorpreso nello svolgimento di altre attività, spetta al dipendente, indubbiamente secondo il principio sulla distribuzione dell’onere della prova; dimostrare la compatibilità di dette attività con la malattia impeditiva della prestazione lavorativa; la mancanza di elementi idonei a far presumere l’inesistenza della malattia e quindi, una sua fraudolenta simulazione; e la loro inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico – fisiche. Restando peraltro la relativa valutazione riservata al giudice del merito; all’esito di un accertamento da svolgersi non in astratto, ma in concreto, con giudizio ex ante”.

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