Procedimento di cognizione ed intermediazione
Il Tribunale di Venezia ricorda che l’intermediario “sia quando agisca in modo autonomo (mediazione c.d. tipica), sia su incarico di una delle parti (mediazione c.d. atipica…. ) è tenuto a comportarsi secondo buona fede e correttezza e a riferire, perciò, alle parti le circostanze, da lui conosciute o conoscibili secondo la diligenza qualificata ex art. 1175 c.c. propria della sua categoria, idonee ad incidere sul buon esito dell’affare, senza che le eventuali più penetranti verifiche a ciò necessarie postulino il previo conferimento di specifico incarico”.
Nel caso di specie è stata accertata e dichiarata la responsabilità dell’advisor che, nonostante la situazione di dubbia liceità ed incertezza del buon esito di una operazione, si era adoperato per reperire sul mercato un soggetto che avesse le caratteristiche per attuare detta operazione, prestando altresì assistenza in fase di stipula dei relativi accordi.