È valido il licenziamento se non si ritira la raccomandata?

Sul punto si è espressa la Suprema Corte con una la sentenza n.15397 del 31.05.2023

A riguardo si è espressa la Suprema Corte con una interessante pronuncia.
La sentenza n.15397 del 31.05.2023 stabilisce che il licenziamento è valido anche se non è stato ritirato dal lavoratore. Ciò avviene in quanto la compiuta giacenza della raccomandata all’ufficio postale è idonea a far presumere la conoscenza del licenziamento da parte del lavoratore.
Il lavoratore ha l’onere di ritirare la raccomandata contenente l’avviso di licenziamento e, in caso di impossibilità, deve dimostrare di essere stato nell’incapacità di averne notizia senza sua colpa.
Se la raccomandata non viene ritirata, essa viene restituita al mittente dopo il periodo di compiuta giacenza. Tuttavia, essa produce ugualmente effetti.

Sicché decorrono ugualmente i termini per l’impugnazione del licenziamento.

Dunque, è valida la comunicazione del licenziamento anche se la raccomandata non è mai stata ritirata dall’ufficio postale e, pertanto, è ritornata al mittente per “compiuta giacenza”. E ciò anche se, nella causa tra datore e dipendente, non viene depositata la copia dell’avviso di giacenza che il postino lascia nella cassetta postale del destinatario. Basta il semplice fatto che la raccomandata sia stata inviata all’indirizzo del lavoratore.

Spetta a quest’ultimo dimostrare di essere stato nell’impossibilità di averne notizia senza sua colpa: non basta, dunque, dedurre di non aver trovato l’avviso di giacenza nella cassetta.

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