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L’OPERA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE È BREVETTABILE?


Allo stato del diritto positivo, no: solo la persona fisica può essere inventore. Ma le invenzioni realizzate con l’IA possono essere protette, a condizione che il contributo umano sia documentato e qualificato.

Il quadro normativo

L’art. 45 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale) subordina la brevettabilità di un’invenzione al ricorrere di tre requisiti: novità, attività inventiva e applicabilità industriale. La medesima disposizione esclude dalla protezione i programmi per elaboratore e i metodi matematici in quanto tali, salvo che producano un effetto tecnico concreto. Sul piano formale, l’art. 46 c.p.i. — in linea con la Rule 19 della Convenzione sul Brevetto Europeo — impone che l’inventore sia designato per nome e cognome: un requisito che presuppone, nella sua formulazione letterale, la persona fisica.

Il caso DABUS e la giurisprudenza internazionale

Il dibattito ha assunto risonanza globale con le domande di brevetto depositate tra il 2018 e il 2019 dallo scienziato informatico Stephen Thaler, designando come inventore il sistema di IA da lui creato, denominato DABUS. L’Ufficio Europeo dei Brevetti, l’USPTO, l’UKIPO e, nel dicembre 2023, la Corte Suprema del Regno Unito hanno tutte negato tale possibilità con esito uniforme: nessun ordinamento ha riconosciuto la soggettività giuridica della macchina, né la trasferibilità dei diritti al suo proprietario per il tramite della stessa.

Le invenzioni assistite dall’IA: uno spiraglio

Diverso è il piano delle invenzioni assistite dall’IA, sulle quali l’EPO ha aggiornato le proprie linee guida ammettendo la protezione brevettuale ove l’invenzione presenti carattere tecnico concreto e il contributo umano al processo inventivo risulti qualificato e non meramente formale. L’algoritmo come strumento, dunque, non come autore.

La posizione della Cassazione

La Prima Sezione Civile, con il provvedimento n. 110/2025, consolida un orientamento già espresso dal nostro ordinamento: l’invenzione brevettabile postula un’attività creativa imputabile a un soggetto giuridicamente rilevante. L’IA rimane, allo stato del diritto positivo, uno strumento nelle mani dell’inventore umano.

Le implicazioni pratiche per le imprese

Per le imprese operanti in settori ad alta intensità tecnologica la conseguenza è immediata: documentare il contributo intellettuale umano nelle fasi di selezione dei dati, definizione del problema tecnico e valutazione critica degli output è condizione necessaria per accedere alla tutela brevettuale. L’assenza di tale documentazione espone al rischio di vedersi opporre, in sede contenziosa, il difetto del requisito dell’attività inventiva.

Prospettive di riforma

Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act) non risolve la questione della paternità delle invenzioni, pur offrendo un quadro classificatorio dei sistemi di IA utile anche in sede brevettuale. Una riforma strutturale del diritto dei brevetti appare ormai ineludibile.