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Permessi 104 e attività privata personale.

Il lavoratore in permesso ai sensi della L. 104/1992 può svolgere attività private – anche semplici camminate – purché non compromettano l’assistenza al familiare disabile. Nel caso in analisi la lavoratrice usufruiva dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 per assistere la suocera, dichiarata disabile. Il datore di lavoro contestava un presunto abuso: la dipendente si allontanava per camminate veloci, anche 1–2 ore al mattino. Tuttavia, durante questi brevi periodi, l’assistenza era garantita da una collaboratrice domestica e dalla dipendente stessa, in costante contatto telefonico, e la camminata era motivata da ragioni terapeutiche (asma). Decisione della Cassazione Non costituisce abuso l’attività personale – in questo caso terapeutica –...

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