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Permessi 104 e attività privata personale.

Il lavoratore in permesso ai sensi della L. 104/1992 può svolgere attività private – anche semplici camminate – purché non compromettano l’assistenza al familiare disabile.

Nel caso in analisi la lavoratrice usufruiva dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 per assistere la suocera, dichiarata disabile.

Il datore di lavoro contestava un presunto abuso: la dipendente si allontanava per camminate veloci, anche 1–2 ore al mattino.

Tuttavia, durante questi brevi periodi, l’assistenza era garantita da una collaboratrice domestica e dalla dipendente stessa, in costante contatto telefonico, e la camminata era motivata da ragioni terapeutiche (asma).

Decisione della Cassazione

Non costituisce abuso l’attività personale – in questo caso terapeutica – svolta durante le giornate di permesso, se:

    • l’assistenza continua ad essere garantita;
    • l’assenza è limitata nel tempo;
    • c’è una motivazione valida (terapia asmatica)

Principio di proporzionalità disciplinare:

    • Il licenziamento è una misura estrema, giustificata solo in presenza di condotte gravi.
    • Nell’ordinanza in oggetto, la condotta non integrava un livello di gravità tale da giustificare il licenziamento.

Funzione flessibile del permesso 104:

    • La norma non richiede presenza h24 costante: la fruizione può essere modulata purché non venga compromessa la cura del disabile.
    • Si valorizzano esigenze personali e il benessere psicofisico del caregiver.

Tale sentenza chiarisce che l’alternanza tra assistenza ed esigenze terapeutiche o personali è compatibile con la L. 104, se l’assistenza non viene mai abbandonata.

Fornisce un ritorno equilibrato tra il diritto-dovere del caregiver a preservare la propria salute psicofisica ed il diritto/dovere di garantire la cura continua al familiare disabile.

Impone ai datori di lavoro di avere prove solide di abuso (assenza totali, finalità personali non giustificabili) per evitare licenziamenti sproporzionati in assenza di comprovate violazioni.

Confronto con giurisprudenza precedente

La Cassazione ha da tempo sancito che l’abuso è una deviazione dalla funzione assistenziale, non semplicemente l’esercizio di attività personali. Nel caso specifico, la brevità dell’allontanamento, l’assistenza garantita da terzi e la motivazione terapeutica hanno comportato l’assenza di abuso.