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Febbraio
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Tribunale di Ancona – Nullità della delibera dell’assemblea degli obbligazionisti per omessa convocazione
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Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 3 marzo 2025, ha chiarito l’interpretazione dell’art. 2378 c.c., affermando che il riferimento alla contestualità tra il deposito del ricorso e l’atto di citazione va inteso nel senso che il legislatore ha voluto correlare l’istanza cautelare alla pendenza del giudizio di merito, escludendo unicamente la possibilità di proporre una richiesta cautelare ante causam. Pertanto, una volta instaurato il giudizio di merito, è legittima la proposizione dell’istanza anche in un momento successivo all’introduzione del giudizio, senza necessità di contestualità formale. In materia cautelare, il Tribunale ha inoltre precisato che non vi è distinzione tra esecuzione...
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