Tribunale di Ancona – Nullità della delibera dell’assemblea degli obbligazionisti per omessa convocazione
Il Tribunale di Ancona, con ordinanza del 3 marzo 2025, ha chiarito l’interpretazione dell’art. 2378 c.c., affermando che il riferimento alla contestualità tra il deposito del ricorso e l’atto di citazione va inteso nel senso che il legislatore ha voluto correlare l’istanza cautelare alla pendenza del giudizio di merito, escludendo unicamente la possibilità di proporre una richiesta cautelare ante causam. Pertanto, una volta instaurato il giudizio di merito, è legittima la proposizione dell’istanza anche in un momento successivo all’introduzione del giudizio, senza necessità di contestualità formale.
In materia cautelare, il Tribunale ha inoltre precisato che non vi è distinzione tra esecuzione ed efficacia della delibera ai fini della sospensione: l’unico limite è rappresentato dalla circostanza che gli effetti della deliberazione si siano definitivamente realizzati ed esauriti, ovvero abbiano assunto carattere di irreversibilità. La funzione cautelare, infatti, sarebbe vanificata se non potesse intervenire anche quando l’atto impugnato, pur in assenza di ulteriori atti esecutivi, continui a produrre effetti sull’organizzazione societaria.
Quanto ai termini di convocazione dell’assemblea, il Tribunale ha escluso che il termine di otto giorni previsto dall’art. 2366, comma 3, c.c., debba riferirsi alla spedizione dell’avviso (come accade per le società a responsabilità limitata ex art. 2479-bis, comma 1, c.c.), ritenendo invece necessaria la ricezione dello stesso entro il termine previsto.
Infine, il mancato rispetto di tali termini, in quanto determina una concreta impossibilità di partecipazione all’assemblea, comporta non già un vizio di annullabilità, bensì una causa di nullità della delibera, per violazione del diritto fondamentale all’informazione e partecipazione del socio.