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Ferie non godute al rientro dalle vacanze: quando spetta l’indennità sostitutiva

Il rientro dal periodo feriale estivo riporta puntualmente all’attenzione due questioni che interessano trasversalmente datori di lavoro e lavoratori: la sorte delle ferie maturate e non fruite e i limiti al potere datoriale nella relativa programmazione. Si tratta di un ambito nel quale la disciplina codicistica si intreccia con i principi costituzionali e con il diritto dell’Unione Europea, in un quadro che la giurisprudenza più recente ha ulteriormente precisato.

Il diritto alle ferie trova fondamento nell’art. 36 della Costituzione, che qualifica il riposo annuale retribuito come diritto irrinunciabile del lavoratore, e trova specificazione nell’art. 2109 c.c. e nell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003. Quest’ultimo fissa in quattro settimane il periodo minimo di ferie annuali, di cui almeno due da fruire in modo continuativo, su richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione, e le restanti due entro i diciotto mesi successivi. Il periodo minimo legale non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Su questo impianto normativo si è di recente innestata un’importante puntualizzazione della Corte di Cassazione. Con l’ordinanza n. 13691/2025 (Sezione Lavoro, 22 maggio 2025), la Suprema Corte ha ribadito — richiamando l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE — che le ferie retribuite costituiscono un diritto fondamentale riconosciuto a ogni lavoratore subordinato, dirigenti compresi, e ha chiarito che l’onere di provare l’effettiva possibilità di fruizione grava sul datore di lavoro: è quest’ultimo a dover dimostrare di aver messo il dipendente in condizione di godere delle ferie maturate e di averlo adeguatamente informato delle conseguenze della mancata fruizione, pena il riconoscimento dell’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto.

Il principio non va tuttavia inteso come un automatismo a favore del lavoratore in ogni fattispecie. Laddove la contestazione riguardi non la cessazione del rapporto, bensì la pretesa di differenze retributive per giornate di ferie asseritamente non godute nel corso di un rapporto ancora in essere, la giurisprudenza di legittimità ha richiesto al lavoratore un onere probatorio più stringente, non ritenendo sufficiente il solo dato del monte ferie residuo risultante dai prospetti aziendali, ma pretendendo la dimostrazione concreta dell’attività lavorativa effettivamente svolta nei giorni formalmente qualificati come feriali.

Sul fronte del comporto, occorre inoltre ricordare che la malattia insorta durante il godimento delle ferie ne sospende, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, il decorso, quando essa sia di gravità tale da impedire il conseguimento della finalità di recupero delle energie psicofisiche propria dell’istituto disciplinato dall’art. 2109 c.c. — istituto distinto dal periodo di comporto di cui all’art. 2110 c.c., che presuppone invece l’assenza per infermità al di fuori del periodo feriale programmato.

Alla luce di questo quadro, il rientro dalle vacanze rappresenta per le aziende un’occasione per verificare la corretta programmazione e documentazione dei piani ferie, e per i lavoratori un’occasione per comprendere l’esatta portata dei propri diritti in materia.