Il Modello Organizzativo 231: adempimento formale o strumento di vera tutela aziendale?
A oltre vent’anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti per i reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti apicali o subordinati, la domanda sulla reale efficacia dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) rimane di stringente attualità.
La legge prevede che l’ente sia esonerato da responsabilità qualora dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. La giurisprudenza ha tuttavia progressivamente precisato che non è sufficiente l’adozione formale del modello: è necessario che esso sia concretamente operativo, aggiornato e presidiato da un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
Nella prassi giudiziaria, i MOG che non hanno retto all’esame del giudice sono stati caratterizzati da elementi ricorrenti: genericità delle misure di prevenzione, mancato aggiornamento a seguito di mutamenti organizzativi o normativi, Organismo di Vigilanza privo di reale indipendenza, assenza di flussi informativi adeguati e di un sistema sanzionatorio effettivamente applicato.
Un Modello 231 costruito con rigore metodologico — attraverso una mappatura puntuale delle aree di rischio, la definizione di protocolli decisionali specifici e l’implementazione di un sistema di controllo interno funzionante — costituisce invece un presidio genuino contro la responsabilità dell’ente e uno strumento di governance di qualità.
La progettazione e la revisione periodica del MOG richiedono il contributo coordinato di competenze giuridiche, organizzative e di compliance: è questo approccio integrato che trasforma il modello da obbligo normativo a reale valore aggiunto per l’impresa.