Pacchetti turistici e diritti del viaggiatore: la Direttiva UE 2026/1024 rafforza le tutele, ma non è ancora legge in Italia
Nel pieno della stagione estiva, l’Unione Europea ha completato l’iter di riforma della disciplina sui pacchetti turistici, intervenendo su un corpus normativo che incide direttamente sui diritti di milioni di viaggiatori-consumatori. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, in data 29 aprile 2026, la Direttiva (UE) 2026/1024, che modifica la Direttiva (UE) 2015/2302 in materia di pacchetti turistici e servizi turistici collegati. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’8 maggio 2026.
Si tratta di una revisione strutturale, maturata anche alla luce delle criticità emerse durante l’emergenza pandemica, che interviene su alcuni dei profili più contenziosi del rapporto tra organizzatori, venditori e viaggiatori.
Le principali novità per il consumatore-viaggiatore
Sul piano definitorio, la riforma sopprime la figura del “servizio turistico collegato”, introdotta nel 2015 e rivelatasi di scarsa efficacia applicativa, e ridefinisce la nozione di pacchetto turistico attraverso una soglia quantitativa: la combinazione di un servizio turistico “principale” con servizi ulteriori costituisce pacchetto quando questi ultimi rappresentano almeno il 25% del valore complessivo della combinazione. Viene inoltre introdotto un obbligo di “informazione negativa”: il professionista che proponga un servizio aggiuntivo non qualificabile come pacchetto deve informarne espressamente il viaggiatore, pena la riqualificazione automatica della combinazione come pacchetto, con applicazione delle relative tutele.
Di rilievo per il viaggiatore è anche la nuova disciplina del recesso in presenza di “circostanze inevitabili e straordinarie”: la direttiva ne ridefinisce la nozione, richiedendo che si tratti di circostanze “oggettive”, ed estende la possibilità di risolvere il contratto senza penali anche quando tali circostanze si verifichino nel luogo di partenza, e non più soltanto a destinazione.
Viene poi introdotta, all’articolo 12-bis, una disciplina organica dei voucher offerti in alternativa al rimborso in denaro: il viaggiatore non è tenuto ad accettarli e può sempre pretendere il rimborso; il buono, ove accettato, ha validità massima di dodici mesi (prorogabile una sola volta), è cedibile a terzi una sola volta senza costi aggiuntivi, ed è coperto dalla garanzia contro l’insolvenza dell’organizzatore. L’eventuale importo residuo non utilizzato alla scadenza deve essere rimborsato entro quattordici giorni, senza necessità di richiesta da parte del viaggiatore.
Il nuovo articolo 16-bis impone infine agli organizzatori di predisporre canali di reclamo efficaci, con obbligo di conferma di ricezione entro sette giorni e risposta motivata entro sessanta giorni, mentre vengono fissati termini certi per i rimborsi (di regola entro sei mesi dalla presentazione della documentazione, elevabili a nove in circostanze eccezionali) e rafforzata la garanzia contro l’insolvenza dell’organizzatore, che dovrà coprire anche i buoni emessi, con istituzione di registri pubblici online degli operatori garantiti.
Una precisazione necessaria: la direttiva non è ancora applicabile in Italia
È opportuno chiarire, con la massima precisione, lo stato di efficacia di questa riforma. La Direttiva (UE) 2026/1024 non è, ad oggi, diritto direttamente applicabile nel nostro ordinamento. Trattandosi di una direttiva, essa vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, ma richiede un atto di recepimento nazionale per produrre effetti nei confronti di operatori e consumatori italiani. Il testo pubblicato fissa il termine per il recepimento al 29 settembre 2028, con applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione a decorrere dal 29 marzo 2029.
Fino a tale data, il quadro normativo vigente in Italia resta quello risultante dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62, che ha recepito la precedente Direttiva 2015/2302 modificando il Titolo VI, Capo I, del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79/2011, artt. 32 e seguenti). È a questa disciplina, e non alla nuova direttiva, che occorre continuare a fare riferimento per la tutela dei diritti dei viaggiatori nei contratti di pacchetto turistico stipulati oggi.
Le implicazioni pratiche
Per i consumatori, la riforma comunitaria rappresenta un rafforzamento significativo delle tutele su voucher, reclami, insolvenza e recesso, ma i suoi effetti non saranno percepibili prima del 2029. Per gli operatori del settore turistico, il termine di recepimento relativamente ampio consente comunque di avviare fin d’ora un’attività di analisi e adeguamento dei modelli contrattuali, in vista di un intervento del legislatore nazionale che appare, alla luce dei precedenti, tutt’altro che meramente formale.
Una lettura attenta e tempestiva della nuova disciplina europea, distinta con rigore dal diritto attualmente in vigore, costituisce il primo presidio per una gestione consapevole del rischio contrattuale, tanto per i viaggiatori quanto per le imprese del comparto turistico.