Artista o falsario: il valore dell’originalità nell’epoca
La recente sentenza della Corte di Giustizia Europea chiarisce i principi a tutela del design industriale
Avv. Mariavittoria Natale
Il Salone del Mobile di Milano è l’evento leader mondiale per eccellenza di arredo e design, ha radici in Italia profonde ma si proietta in tutto il mondo grazie ad una visione del sistema arredo che coniuga la creatività alle opportunità di business.
Ma quali tutele esistono per il mondo dell’interior design?
Il concetto di “disegno industriale” viene di solito utilizzato per indicare l’aspetto esteriore e la funzione di un determinato prodotto, facendo riferimento al carattere estetico di un manufatto e come tale può essere considerato come opera d’arte o forma di arte applicata, beneficiando in questo modo della protezione del diritto d’autore.
La legge sul diritto d’autore, infatti, annovera tra le opere suscettibili di protezione “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”, prevedendo il c.d. “cumulo di tutele”.
Di recente la Corte di Giustizia Europea ha chiarito proprio questo importante aspetto per le imprese italiane attive nei settori della moda, dell’arredo, dell’illuminazione e del design industriale, statuendo su due cause riunite (C-580/23 (Mio) e C-795/23 (Konektra).
Due imprese produttrici di mobili, una operante in Svezia e l’altra in Svizzera, avevano avviato azioni giudiziarie per violazione del loro diritto d’autore contro commercianti attivi in Svezia e Germania, sostenendo che alcuni loro arredi riproducessero in modo illecito le proprie creazioni.
La sentenza ha ribadito con forza che l’originalità è l’unico criterio per la tutela e che la protezione non si basa su altri requisiti aggiuntivi, come per esempio il “valore artistico” richiesto dalla normativa italiana.
La Corte ha quindi stabilito alcuni fondamentali principi:
– Non c’è una gerarchia tra protezione del design e diritto d’autore; dunque anche per le opere di arte applicata vale lo stesso requisito di originalità richiesto per ogni altro tipo di opera, senza dover necessariamente ricorrere a criteri più rigidi.
– Sul fronte della violazione, non è sufficiente valutare se due prodotti “si assomigliano”, occorre altresì verificare se il concorrente ha copiato elementi creativi protetti, vale a dire se ha ripreso in modo riconoscibile tali elementi creativi nell’oggetto asseritamente contraffatto.
La sentenza Mio/Konektra amplia le possibilità di tutela del design, ma l’elemento centrale è che rende la creatività dimostrabile.
Tuttavia, la Corte non chiarisce secondo quali criteri deve essere valutata la “riconoscibilità” e ciò, di fronte ad una produzione creativa dell’AI sempre più affermata, può dar luogo a rilevanti ambiguità nell’ambito dell’onere della prova.
Il design rappresenta un asset strategico, fortemente esposto al pericolo di imitazione e contraffazione; per questo richiede una tutela attraverso strategie mirate, come l’uso di marchi, design registrati e diritto d’autore.
È, quindi, fondamentale affidarsi a uno Studio specializzato in proprietà intellettuale, capace di individuare la combinazione di tutele più efficace per proteggere la tua creatività.