Diritti audiovisivi sportivi e piattaforme di streaming pirata: la tutela del broadcaster nell’era del Piracy Shield
La pirateria audiovisiva in ambito sportivo rappresenta oggi uno dei fenomeni di maggiore impatto economico per l’industria dei media e dello sport, in ragione del valore intrinsecamente deperibile della trasmissione in diretta: un evento sportivo perde gran parte del proprio valore commerciale nel momento stesso in cui si conclude, rendendo insufficienti gli ordinari strumenti di tutela del diritto d’autore, tarati su tempistiche processuali incompatibili con la natura live del contenuto.
A questa esigenza ha risposto la legge 14 luglio 2023, n. 93 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 luglio 2023, n. 171, ed entrata in vigore l’8 agosto 2023), recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica». La legge ha attribuito all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) poteri rafforzati di enforcement, demandando all’Autorità stessa l’adozione delle misure tecniche attuative: è così nata, con la delibera AGCOM n. 189/23/CONS, la piattaforma «Piracy Shield».
Il meccanismo si fonda su una piattaforma digitale attraverso la quale i titolari dei diritti, o i soggetti da essi delegati, possono segnalare la diffusione illecita di un contenuto, attivando un ordine di blocco che i destinatari — fornitori di connettività, gestori di servizi DNS pubblicamente disponibili e motori di ricerca — sono tenuti ad eseguire entro il termine perentorio di trenta minuti. Nato con riferimento agli eventi sportivi trasmessi in diretta, l’ambito applicativo del sistema è stato successivamente ampliato dalla delibera AGCOM n. 209/25/CONS del 30 luglio 2025, che ne ha esteso l’operatività a tutti i contenuti audiovisivi trasmessi in diretta, indipendentemente dalla natura sportiva dell’evento.
Sul piano sanzionatorio, l’inottemperanza agli ordini di blocco espone i soggetti obbligati a una sanzione pecuniaria che può variare da 10.000 euro fino al 2% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso; nei casi di inottemperanza particolarmente grave o reiterata, l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività fino a sei mesi, ovvero la revoca dell’autorizzazione o della licenza.
L’applicazione concreta del sistema ha già generato un contenzioso significativo, indicativo delle criticità che emergono quando i destinatari degli ordini non sono i responsabili diretti della diffusione illecita, bensì infrastrutture tecniche di rilievo transnazionale. È il caso della sanzione di 14 milioni di euro irrogata da AGCOM a fine 2025 nei confronti di Cloudflare per il presunto mancato rispetto degli obblighi Piracy Shield: la società ha proposto ricorso l’8 marzo 2026, contestando in particolare il criterio di calcolo adottato dall’Autorità — il 2% del fatturato mondiale del gruppo, anziché del fatturato riferibile al solo mercato italiano — che, secondo quanto sostenuto nel ricorso, avrebbe dovuto condurre a un importo sensibilmente inferiore, nell’ordine delle 140.000 euro.
Il modello italiano, nel frattempo, ha attirato l’attenzione delle istituzioni europee: il Parlamento Europeo ha espresso apprezzamento per il sistema quale possibile riferimento per un meccanismo analogo a livello unionale, mentre la Commissione Europea ha sollevato, nel corso del 2025, rilievi in punto di proporzionalità delle misure adottate. Il quadro normativo, pertanto, resta in evoluzione, tanto sul piano interno quanto su quello sovranazionale.
Per i titolari di diritti audiovisivi sportivi — leghe, organizzatori di eventi, emittenti e licenziatari — così come per gli operatori di rete chiamati a dare esecuzione agli ordini di blocco, orientarsi correttamente in questo sistema richiede competenze che integrano il diritto d’autore, il diritto delle comunicazioni elettroniche e il diritto sportivo. Una consulenza legale specializzata è oggi uno strumento imprescindibile tanto per una tutela efficace dei diritti quanto per una corretta gestione dei rapporti con l’Autorità e con i prestatori di servizi della società dell’informazione.