Facebook

Linkedin

Search

Efficacia del recesso del socio in S.p.A.

«In tema di società per azioni, ai fini dell’efficacia del recesso del socio ex art. 2437bis, comma 3, c.c., occorre individuare con precisione il momento di decorrenza dal quale maturano gli effetti patrimoniali nei confronti della società.»

Nel caso deciso con la sentenza n. 15087/2025, un socio di S.p.A. esercitava il recesso previsto dallo statuto o da legge, e contestava l’interpretazione della società circa il momento in cui esso avrebbe dovuto produrre effetti economici (in particolare riguardo al calcolo del valore della quota e la spettanza dei dividendi). La Suprema Corte ha chiarito che non basta l’atto formale del recesso, ma è indispensabile stabilire con rigore il momento in cui il recesso è divenuto efficace rispetto alla società, e ciò incide sul diritto del socio a partecipare ai risultati patrimoniali fino a quella data. Il principio è rilevante in tutte le operazioni societarie, fusioni, scorpori, liquidazioni, in cui il timing esatto del recesso può determinare notevoli differenze patrimoniali.