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La Cassazione sul “ritardo diagnostico”.

“In caso di ritardo diagnostico, l’onere della prova circa il nesso causale grava sulla struttura sanitaria: il danneggiato deve allegare elementi idonei a far emergere che, con diagnosi tempestiva, l’evento avrebbe potuto essere evitato secondo il criterio del ‘più probabile che non’.”

Nell’ordinanza n. 2122/2025, il giudice ha confermato un principio consolidato di doppio profilo:

  1. Onere della prova: spetta al paziente (o ai suoi eredi) produrre elementi, anche presuntivi, che rendano ragionevole la presunzione che la diagnosi tempestiva avrebbe impedito l’evento dannoso.
  2. “Più probabile che non”: il nesso causale deve essere dimostrato secondo il criterio probabilistico, non con certezza assoluta, ma con ragionevole probabilità.

Nel caso concreto, il ricorrente lamentava che un ritardo nella diagnosi avesse aggravato l’evoluzione della patologia, rendendo non più evitabile il danno. La Cassazione ha ribadito che tale affermazione non basta da sola: deve essere sostenuta da elementi fattuali e clinici che sostengano l’ipotesi causale.