Lavoro sportivo e subordinazione: il Tribunale di Roma fa chiarezza su rimborsi e qualificazione del rapporto.
Con la sentenza n. 432/2026, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma è tornata a pronunciarsi su una delle questioni più dibattute nell’attuale fase applicativa della riforma del lavoro sportivo: la qualificazione giuridica del rapporto tra atleta e società affiliata e il conseguente trattamento dei rimborsi spese.
La pronuncia si inserisce in un contesto normativo profondamente mutato a seguito del D.Lgs. n. 36/2021 e dei successivi decreti correttivi, che hanno introdotto una disciplina organica del lavoro sportivo, superando la storica presunzione di dilettantismo e ridefinendo i criteri distintivi tra rapporto di lavoro subordinato, autonomo e di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito sportivo.
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, il nodo centrale ha riguardato la riqualificazione del rapporto di un atleta formalmente inquadrato come collaboratore, con erogazione di somme a titolo di rimborso spese. Il giudice, applicando i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di subordinazione — con particolare attenzione all’eterodirezione, alla continuità della prestazione e all’inserimento organico nella struttura societaria — ha ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato, con tutte le conseguenze di legge in termini di tutele, contribuzione e trattamento di fine rapporto.
La decisione conferma l’importanza di una corretta strutturazione dei rapporti contrattuali nell’ambito sportivo, tanto per le società quanto per gli atleti, alla luce di un quadro normativo che richiede oggi una gestione giuridica attenta e aggiornata.