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Nullità del marchio e limiti dell’azione di concorrenza sleale

“Dichiarata la nullità del marchio con efficacia di giudicato, non può fondarsi domanda di
concorrenza sleale su uso dello stesso marchio nullo.”
In questa pronuncia storica, il caso riguardava una disputa lunga tra imprese che rivendicavano
diritti su marchi “Budweiser”. In altri procedimenti, era stato accertato e divenuto definitivo che il
marchio di una società era nullo. In un successivo procedimento, l’altra società chiedeva il
risarcimento per concorrenza sleale basandosi sull’uso di quel marchio. La Corte ha stabilito che, se
un marchio è stato dichiarato nullo con giudicato, l’uso successivo del marchio non può essere
considerato illecito per concorrenza sleale, perché quel marchio non ha più efficacia legale. La
dichiarazione di nullità ha effetto erga omnes ex art. 123 c.p.i., annullando qualsiasi tutela
residua.