Facebook

Linkedin

Search

“Nel giudizio di responsabilità professionale sanitaria, il giudice deve valutare ex ante la condotta del sanitario confrontandola con le acquisizioni della scienza medica al momento dell’atto e non con quelle successive.”

“Nel giudizio di responsabilità professionale sanitaria, il giudice deve valutare ex ante la condotta del sanitario confrontandola con le acquisizioni della scienza medica al momento dell’atto e non con quelle successive.” Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 2152/2024, la Corte di Cassazione è intervenuta su un contenzioso in cui il paziente contestava che un medico non avesse adottato, in una fase clinica complessa, le cautele adeguate, determinando un aggravamento della patologia. La Corte ha ribadito che la prova della colpa medica va valutata “ex ante”: occorre considerare quanto era noto al momento in cui il medico ha agito, non con l’ottica retrospettiva col senno...

Continue reading