“Nel giudizio di responsabilità professionale sanitaria, il giudice deve valutare ex ante la condotta del sanitario confrontandola con le acquisizioni della scienza medica al momento dell’atto e non con quelle successive.”
“Nel giudizio di responsabilità professionale sanitaria, il giudice deve valutare ex ante la condotta del sanitario confrontandola con le acquisizioni della scienza medica al momento dell’atto e non con quelle successive.”
Nel caso oggetto dell’ordinanza n. 2152/2024, la Corte di Cassazione è intervenuta su un contenzioso in cui il paziente contestava che un medico non avesse adottato, in una fase clinica complessa, le cautele adeguate, determinando un aggravamento della patologia.
La Corte ha ribadito che la prova della colpa medica va valutata “ex ante”: occorre considerare quanto era noto al momento in cui il medico ha agito, non con l’ottica retrospettiva col senno di poi. Ciò significa che non si può giudicare un comportamento medico con standard futuri, che con l’evoluzione scientifica potrebbero essere migliori, ma occorre valutare la correttezza rispetto alle conoscenze disponibili al momento.
Questo principio è essenziale per evitare che il medico sia valutato in base a perfezioni tecniche non ragionevolmente prevedibili all’epoca della prestazione.