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Plusvalenze nel calcio 2026: tra nuova disciplina fiscale, controlli FIGC e rischio Consob

Il tema delle plusvalenze da cessione di calciatori resta uno dei nodi più delicati del diritto sportivo ed economico italiano. A partire dal 2026 il perimetro del rischio per le società professionistiche si allarga: alla consolidata attenzione della giustizia sportiva e, per i club quotati, della disciplina sul market abuse, si affianca ora una riforma fiscale che ridisegna le condizioni di rateizzazione delle plusvalenze da calciomercato. Tre piani normativi distinti, che oggi le società devono presidiare congiuntamente.

La riforma fiscale: la Legge di Bilancio 2026

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), pubblicata in Gazzetta Ufficiale, introduce all’articolo 1, comma 42, una modifica al trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate dalle società sportive professionistiche (di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91), incidendo sull’articolo 86, comma 4, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

La novità opera su un doppio binario. Da un lato riduce da tre a due anni il periodo minimo di possesso del diritto alle prestazioni sportive dell’atleta necessario per accedere alla rateizzazione, consentendo di distribuire la plusvalenza su un arco temporale fino a quattro esercizi. Dall’altro lato, però, vincola la rateizzazione alla sola quota di plusvalenza effettivamente riferibile al corrispettivo incassato in denaro: la quota generata da permute «secche» o da altre forme di compensazione non monetaria concorre invece integralmente e immediatamente alla formazione del reddito imponibile nell’esercizio di realizzo.

La disposizione si applica alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2026 e produce un effetto pratico immediato sulle operazioni di calciomercato: gli scambi di cartellini privi di una componente cash proporzionata comportano un esborso fiscale immediato e non dilazionabile, disincentivando lo schema — al centro delle inchieste sportive degli anni scorsi — dello scambio incrociato di calciatori a valori concordati tra le parti in assenza di un effettivo flusso di cassa corrispondente.

Il fronte della giustizia sportiva: gli articoli 4 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva

Sul piano dell’ordinamento sportivo, la creazione di plusvalenze prive di reale sostanza economica resta presidiata da due disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva FIGC che operano su registri distinti.

L’articolo 31 CGS qualifica come illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione, materiale o ideologica, della documentazione richiesta dagli organi federali, nonché la comunicazione di dati o notizie non veritiere; le sanzioni previste — ammende, diffide, fino alla penalizzazione di punti in classifica nei casi di falsificazione documentale finalizzata al tesseramento di calciatori professionisti — colpiscono la violazione della specifica normativa gestionale ed economica federale.

L’articolo 4 CGS, norma di chiusura del sistema, impone a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Proprio su questa clausola generale — per sua natura elastica e non tipizzata — la Corte Federale d’Appello ha fondato, nel noto caso che ha coinvolto la Juventus, l’irrogazione di una sanzione di 15 punti di penalizzazione in classifica, ritenendo che la sistematica creazione di plusvalenze fittizie, accompagnata da consapevolezza gestionale diffusa dell’illiceità delle operazioni, integrasse una violazione dei doveri di correttezza anche a prescindere dalla configurabilità delle più specifiche fattispecie di cui all’articolo 31.

Il fronte dei mercati finanziari: l’articolo 185 TUF e il D.Lgs. 231/2001

Per le società sportive quotate, le medesime operazioni possono rilevare anche sul piano della disciplina finanziaria. L’articolo 185 del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) punisce con la reclusione da uno a sei anni e la multa da ventimila a cinque milioni di euro chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate od altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Nel caso Juventus, la Procura della Repubblica di Torino ha contestato la manipolazione informativa relativa al comunicato del maggio 2020 sugli accordi di riduzione degli emolumenti con la rosa, che indicava un beneficio economico per la società significativamente superiore a quello effettivamente concordato — comunicazione price sensitive, seguita da un rialzo del titolo in Borsa. Accanto alla responsabilità penale personale di amministratori e dirigenti, l’operazione ha coinvolto anche la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi dell’articolo 25-ter del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, per i reati societari e di market abuse commessi nell’interesse o a vantaggio della società.

Conclusioni operative

La stratificazione di controlli fiscali, sportivi e finanziari impone alle società di calcio — e, in prospettiva, anche alle altre discipline sportive professionistiche interessate dalla riforma del TUIR — una gestione integrata delle operazioni di calciomercato, in cui la componente contrattuale, quella contabile e quella comunicazionale devono essere verificate congiuntamente prima della conclusione di ogni trasferimento. Per i club quotati, in particolare, la valutazione preventiva dell’impatto informativo delle operazioni straordinarie assume oggi un rilievo pari a quello della loro correttezza sportiva e fiscale.